VISTO DI CONFORMITÀ E MASSIMALE

Premessa – L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 112/E del 6.12.2016, chiarisce che la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, anche al fine di consentire il rimborso dell’eccedenza a credito, deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all’ammontare del credito chiesto a rimborso.

La fattispecie – con apposita istanza di consulenza giuridica è richiesto come si debba procedere in materia di garanzia, qualora il contribuente, presentando istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38bis, DPR 633/72, lo facesse a mezzo della presentazione della dichiarazione IVA con visto di conformità.

La richiesta nasce dal fatto che il professionista che ha apposto il visto di conformità presenta una polizza assicurativa ad hoc con massimale di euro 3.000.000 mentre il credito chiesto a rimborso è superiore ad euro 5.500.000.

Nasce quindi la domanda dell’agenzia istante che dovrebbe procedere a rimborso, domanda che sfocia in una duplice ipotesi:
·     richiedere garanzia a copertura totale del credito al contribuente che ha chiesto il rimborso, considerando                quindi privo di efficacia il visto di conformità apposto dal professionista sulla dichiarazione;
in alternativa richiedere garanzia aggiuntiva per la differenza al contribuente considerando valida la polizza legata al visto di conformità fino a concorrenza di euro 3.000.000.

Il parere dell’agenzia – secondo la formulazione ad oggi in vigore dell’ art. 38-bis, i rimborsi dell’eccedenza di credito Iva vengono eseguiti previa presentazione della garanzia ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
In particolare l’obbligo di prestazione di garanzia è stato eliminato in via generale, fatto salvo il caso in cui i crediti chiesti a rimborso abbiano importo superiore a 30.000 euro (limite modificato dal DL 193/2016, in origine euro 15.000) e quando si verificano le situazioni di rischio elencate all’art. 38bis, co. 4.

Pertanto, per esclusione, al di fuori dei casi di cui all’art. 38-bis, co. 4 i crediti superiori a 30mila euro possono essere rimborsati – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
In materia di visto di conformità, d’altro canto, l’art. 22, DM 164/99 prevede che “I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

A riguardo, l’Agenzia, con Circolare 7/2015, ha chiarito che “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione Modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
si tratta quindi di due tipologie di garanzia diverse, quella della polizza assicurativa legata al visto di conformità e quella richiesta dall’art. 38bis, finalizzata all’ottenimento del rimborso IVA.

Infatti la norma fa riferimento a un’ipotesi di responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, in quanto la polizza mira a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997 che rilasciano il visto di conformità ovvero l’asseverazione infedele.

Diversamente, la garanzia disposta dall’articolo 38-bis è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Conseguentemente a quanto sopra esposto, se il massimale connesso alla polizza del professionista è inferiore rispetto al credito richiesto a rimborso dal contribuente, il visto di conformità apposto alla dichiarazione non è da considerarsi privo di efficacia.
La conseguenza è quindi che non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.

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