VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA: COME OPERA LA ROTTAMAZIONE

La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di Equitalia, opera anche in riferimento alle sanzioni per violazioni del codice della strada, ma con disposizioni operative diverse da quelle previste ad esempio per i ruoli collegati all’Irpef, Iva o Irap.

In particolare oggetto di definizione agevolata possono essere soltanto gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla Legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11) mentre è da pagare per intero l’importo della sanzione, la cosiddetta “multa”.

Le esclusioni previste – Il comma 10 dell’art. 6 del D.L. 196/2016 espressamente che non rientrano nel perimetro della definizione agevolata:
le risorse comunitarie quali dazi e accise;
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

Le ingiunzioni fiscali – Le disposizioni normative fanno esplicito riferimento ai carichi inclusi in ruoli che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per le quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali; tuttavia gli effetti della sanatoria sono stati allargati anche alle ingiunzioni fiscali per effetto di uno specifico emendamento che ha allargato la sanatoria anche a tale modalità di riscossione relative alle entrate anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Vengono quindi inclusi anche i comuni che si sono occupati direttamente o comunque tramite società in house della riscossione. Negli ultimi anni molti comuni infatti hanno abbandonato la riscossione tramite Equitalia per accentrarla tra i proprio compiti o affidandola a soggetti terzi.
Fonte: Fiscal Focus

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