La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di Equitalia, opera anche in riferimento alle sanzioni per violazioni del codice della strada, ma con disposizioni operative diverse da quelle previste ad esempio per i ruoli collegati all’Irpef, Iva o Irap.
In particolare oggetto di definizione agevolata possono essere soltanto gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla Legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11) mentre è da pagare per intero l’importo della sanzione, la cosiddetta “multa”.
Le esclusioni previste – Il comma 10 dell’art. 6 del D.L. 196/2016 espressamente che non rientrano nel perimetro della definizione agevolata:
le risorse comunitarie quali dazi e accise;
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Le ingiunzioni fiscali – Le disposizioni normative fanno esplicito riferimento ai carichi inclusi in ruoli che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per le quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali; tuttavia gli effetti della sanatoria sono stati allargati anche alle ingiunzioni fiscali per effetto di uno specifico emendamento che ha allargato la sanatoria anche a tale modalità di riscossione relative alle entrate anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni.
Vengono quindi inclusi anche i comuni che si sono occupati direttamente o comunque tramite società in house della riscossione. Negli ultimi anni molti comuni infatti hanno abbandonato la riscossione tramite Equitalia per accentrarla tra i proprio compiti o affidandola a soggetti terzi.
Fonte: Fiscal Focus