Premessa – Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, disposto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, pagando l’imposta entro il 30 giugno. È questo il principale chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 73/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate e contente risposte ad una serie di quesiti in merito al versamento del saldo da dichiarazione annuale IVA.
A tal proposito è utile ricordare che la disciplina generale di riferimento, prevede che questi vada versato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (ossia entro il termine di versamento del saldo e I° acconto delle imposte sul reddito, che quest’anno è fissato al 30 giugno), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Soggetti con esercizio non solare – In primo luogo si è chiesto conferma all’Agenzia delle Entrate, se il predetto differimento al 30 giugno sia possibile per i soli soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compreso quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre). Il dubbio è sorto per via del fatto che i termini di versamento per i soggetti IRES con periodi d’imposta diversi da quello solare (a cavallo d’anno o in parte d’anno per effetto di operazioni straordinarie) o per le società o le associazioni, nelle ipotesi di operazioni straordinarie, non sono applicabili al versamento dell’IVA annuale.
È premesso che, il comma 1, dell’art. 17 D.P.R. n. 435/2001, nell’attuale formulazione, prevede che il versamento delle imposte da dichiarazione Redditi/IRAP (saldo e I° acconto), debba avvenire:
- entro il 30 giugno di ogni anno per le persone fisiche e ditte individuali, il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi, da parte delle persone giuridiche.
(In tutti i predetti tre casi il versamento potrà anche avvenire entro i successivi 30 giorni dai predetti termini ma con applicazione di una maggiorazione dello 0,40%).
Ad ogni modo, tornando al quesito, secondo l’Agenzia delle Entrate, il termine del 30 giugno deve intendersi anche per coloro che hanno diversi termini di versamento delle imposte dirette, nel presupposto che, essendo l’IVA un’imposta “solare”, il termine cui riferire il differimento non può che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare.
In definitiva, dunque, sia i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare sia quelli con esercizio non coincidente, possono differire il versamento del saldo IVA al 30 giugno applicando alla somma da versare gli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Altri chiarimenti – È ribadito che “la specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese si applica solo sulla parte del debito IVA non compensato con i crediti riportati in F24.” In questo modo si conferma quanto già era stato precisato nella Circolare n. 113/E/2000. Altre precisazioni ribadite nel documento di prassi di ieri sono che:
- chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine (resta fermo che la rateizzazione dovrà terminare massimo a novembre). L’importo da rateizzare sarà il saldo IVA maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- è ammesso l’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA dal 30 giugno ai 30 giorni successivi.
In quest’ultimo caso, ne consegue che il versamento del saldo IVA può essere differito:
- dal 16 marzo al 30 giugno, maggiorando, la somma da versare, degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: Fiscalfocus