La proroga disposta dal Dpcm 15 giugno 2016 per i soggetti che hanno deciso di effettuare il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 il prossimo 22 agosto avrà effetti diversi sul numero delle rate e sulle scadenze delle stesse a seconda delle caratteristiche del soggetto che effettua il versamento. La proroga ha interessato tutti i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La stessa vale anche per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e per i contribuenti che adottano il regime forfetario dei minimi (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (articolo 27, Dl 98/2011). Beneficiano, dello slittamento al 22 agosto, anche i contribuenti su cui operano cause di esclusione (diverse da ricavi superiori a 5.164.569 euro) e di inapplicabilità dagli studi stessi. Infine, limitatamente ai soli contributi Inps artigiani e commercianti possono versare con la maggiorazione dello 0,4%, entro il termine di scadenza indicato, anche i soci di srl non trasparente.
La rateazione
L’articolo 20 comma 4 del Dlgs 241/97, prevede che i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita Iva ovvero alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita Iva. Per chi ha scelto di differire il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 al 22 agosto prossimo, si pone il problema di individuare correttamente la scadenza della seconda rata. Al riguardo, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 21 giugno 2012 n. 69, i contribuenti che intendono avvalersi della proroga possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga; in ogni caso, il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre 2016. A seconda di quando è versata la prima rata (usufruendo o meno della proroga), occorre quindi determinare il numero massimo di rate, considerando il suddetto limite temporale.
Come precisato dall’Agenzia nella risoluzione qualora il contribuente scelga di avvalersi della proroga ed intenda rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento di inizio della rateazione il termine di versamento prorogato e di fine della rateazione, il 16 novembre per i soggetti titolari di partita Iva e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita Iva. In pratica il soggetto non titolare di partita Iva che ha scelto di versare la prima rata al 22 agosto (il caso tipico è quello del socio persona fisica di società di persone o srl trasparente) si troverà a dover versare la seconda entro il 31 agosto e le successive a fine di ogni mese (settembre, ottobre e novembre) con un numero massimo di 5 rate. Il titolare di partita Iva potrà invece beneficiare di un numero massimo di 4 rate scadenti al 22 agosto, 16settembre, 16ottobre e 16 novembre 2016. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale per il periodo intercorrente dal giorno successivo a quella di scadenza della prima rata a quello di scadenza del versamento successivo.
La chiusura della partita Iva
Una questione particolare riguarda l’identificazione del giorno di scadenza in caso di versamento rateale da parte dei soggetti che hanno chiuso la partita Iva nel corso del 2015 o comunque prima della presentazione diUnico. Il tema è stato affrontato dall’Agenzia in due risoluzioni (70 e 177 del 1998) emanate a seguito dell’introduzione del modello di pagamento F24.
In particolare nella risoluzione 177/98 è stato espressamente chiarito che ai fini dei versamenti unitari con compensazione, sono da considerare «titolari di partita Iva» anche i contribuenti che hanno cessato l’attività soggetta ad Iva, limitatamente ai debiti ed ai crediti sorti nel periodo di esercizio di tale attività. Conseguentemente i titolari di partita Iva che hanno cessato l’attività nel corso del 2015 o del 2016 devono effettuare i versamenti rateizzati facendo comunque riferimento alla data del 16 del mese di scadenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore