Tutti i registri si stampano su richiesta dei verificatori

In tema di IVA, l’articolo 12 del D.L. n. 119/2018, è intervenuto sull’articolo 23 del DPR n. 633/1972, disponendo che tutte le fatture emesse, ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto extra Ue, devono essere annotate in un apposito registro nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Sul punto, mutuando l’esempio contenuto nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 17 giugno 2019, una fattura emessa l’8 ottobre 2019, per un’operazione effettuata il 28 settembre 2019, potrà essere annotata entro il 15 ottobre 2019, concorrendo, però, alla liquidazione IVA del mese di settembre. Viceversa, in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Con riguardo alla registrazione delle fatture acquisti, l’articolo 25 del DPR n. 633/1972 dispone che il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle a cui sono tenuti i cessionari o committenti nei confronti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Va evidenziato che l’articolo 13 del D.L. n. 119/2018, ha abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio. Inoltre, il successivo articolo 14, modificando l’articolo 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998, n. 100, ora stabilisce che, sempre entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente. Riprendendo l’esempio, l’operazione effettuata il 28 settembre 2019, documentata con fattura emessa l’8 ottobre 2019, ricevuta il 10 ottobre 2019 ed annotata entro il 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione sorge con riferimento al mese di settembre 2019. Infine, in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili, l’articolo 22 del DPR n. 600/1973, prevede che le scritture contabili devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 del codice civile o di altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’articolo 2457 dello stesso codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati su libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il decreto crescita.

Le regole suddette indicano i termini di registrazione delle fatture emesse e acquisti, ma, in realtà, nulla dispongono in merito ai tempi entro i quali devono essere stampati i registri. In questa sede è doveroso ricordare che i contribuenti che tengono la contabilità e i registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici, possono adempiere alla richiesta avanzata dai verificatori, provvedendo alla stampa dei registri in loro presenza. Infatti, come prescrive l’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. Questa disposizione, in realtà, riguardava la stampa dei registri IVA (vendite, acquisti e corrispettivi) per effetto del comma 4-quater del citato articolo 7, dove è stabilito infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. L’articolo 12-octies, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58/2019, sostituendo il predetto comma 4-quater, prevede ora che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA. Su questa novella si è focalizzata l’attenzione anche del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che, nell’Informativa del 10 luglio scorso, hanno rilevato l’importanza delle nuove regole che permettono di stampare qualsiasi registro contabile, tenuto con sistemi elettronici, su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza, essendo la contabilità considerata regolare e, quindi, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento.

Fonte: Fiscal Focus