Possibili novità all’orizzonte per gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale dei titolari effettivi di trust. L’attuale art. 4 co. 1 D.L. 167/1990 stabilisce all’ultimo periodo che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
E’ ad esempio il caso dei beneficiari del trust. Utili chiarimenti sono contenuti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 Prot.2013/151663 e nella C.M. 23 dicembre 2013 n. 38/E. Le tre casistiche di titolare effettivo che si presentano in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e Istituti giuridici, quali i trust, sono le seguenti:
- la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica se i futuri beneficiari sono già stati determinati;
- la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.
La C.M. 38/E/2013 ha tuttavia avuto modo di escludere la seconda casistica ossia quella in cui i beneficiari sono individuati per categoria e non sono quindi “vested”.
In questi giorni stiamo, però, assistendo agli ultimi ritocchi al Decreto Legislativo di recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio che ridefinisce il concetto di titolare effettivo. Il D.Lgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24.5.2017, prevede, infatti, nuovi criteri per l’identificazione del c.d. titolare effettivo.
L’art. 1 della bozza di Decreto modifica l’art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Secondo la bozza del nuovo art. 1 del D.Lgs. 231/2007, infatti, alla lettera qq) deve intendersi «titolare effettivo»: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.” Il testo attualmente vigente, rimanda, invece, la definizione di “titolare effettivo” al soggetto individuato secondo i criteri reperibili nell’Allegato tecnico al D.Lgs. stesso che prevede le tre categorie illustrate in precedenza; nel nuovo testo scompare il rinvio all’allegato tecnico.
L’art. 2 della bozza di D.Lgs. modifica inoltre, l’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La bozza del nuovo art. 20 [Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche] prevede che “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo (…) Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.”
Il Decreto è relativo ai soggetti con personalità giuridica come le fondazioni ma la norma troverà applicazione anche ai trust che personalità giuridica non hanno.
Di fatto, il nuovo art. 20 andrebbe a sostituire i criteri attualmente inseriti nell’allegato tecnico. Secondo le nuove regole, sembra di capire che in caso di trust i titolari effettivi si identificheranno (parrebbe cumulativamente) nel disponente (se ancora in vita), nel guardiano ovvero in altra persona per conto del disponente, ove esistente, nei beneficiari o classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.
È evidente come in ipotesi di trust, l’individuazione del titolare effettivo diventa una ricerca alquanto complicata; non è così scontato capire chi è la figura che ha poteri di amministrazione e di direzione. Peraltro, l’ormai bozza definitiva del D.Lgs., inserisce un nuovo art. 21 al D.Lgs. 231 che prevede l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese dove comunicare i dati dei titolari effettivi anche in relazione ai Trust.
I trustee, infatti, dovranno comunicare i dati dei disponenti/beneficiari e/o altri titolari effettivi del trust affinché questi siano iscritti in questo apposito elenco.
Attualmente, però, questa apposita sezione non è ancora stata istituita.
La questione andrebbe chiarita anche in relazione all’adempimento in scadenza il 30 settembre, relativo al monitoraggio fiscale e alla compilazione del quadro RW.
Ci si chiede, infatti, se le novità relative all’individuazione del titolare effettivo, abbiano portata anche ai fini del monitoraggio fiscale, e in particolare già per quello previsto in scadenza il prossimo 30 settembre con riferimento al periodo d’imposta 2016. L’Agenzia non ha fornito alcun chiarimento sul punto, anche se, pur con le incertezze del caso, riteniamo che le novità non rileveranno ai fini del quadro RW per il periodo d’imposta 2016.
È discutibile anche il fatto che il quadro RW debba adagiarsi già alle nuove indicazioni contenute nello schema di D.Lgs., in quanto il monitoraggio fiscale deve essere effettuato “a giorni” e quindi, sul 2016 l’individuazione del titolare effettivo risulterebbe alquanto complessa se dovessimo già usare i nuovi criteri.
Quello che è chiaro, però, è che i nuovi criteri di determinazione del titolare effettivo, dovranno essere utilizzati anche per il monitoraggio fiscale.
L’Art. 8 dello schema di D.Lgs. prevede infatti che all’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole “siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.” sono sostituite con le seguenti “siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni”.
Per determinare il titolare effettivo in sede di compilazione del quadro RW, non sarà più utilizzabile l’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 ma dovranno essere utilizzati i nuovi criteri definiti nel “rivisitato” Decreto 231/2007.
Fonte: Fiscalfocus