L’atto di costituzione del trust immobiliare che determina la segregazione del bene del disponente, in attesa che lo stesso sia trasferito al beneficiario finale, non è assoggettabile all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie in misura proporzionale. In ogni tipologia di trust l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario. La tassazione proporzionale è dunque eventuale e differita. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 16701/2019 della Corte di Cassazione (Sez. 5 civ.).
Il caso:
Decidendo nel merito, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma, analogamente al primo Giudice, ha dichiarato infondata l’impugnazione di un avviso di liquidazione in materia di imposte di successione e donazione oltreché ipotecarie e catastali. L’Ufficio ha sostenuto l’esistenza dei presupposti per applicare l’imposta sul vincolo di destinazione, ex art. 2 comma 47 D.L. n. 262 del 2006, nonché la tassazione in misura proporzionale in materia di imposte ipotecarie e catastali, rispetto a un atto con il quale due coniugi hanno conferito in trust la nuda proprietà di fabbricati e terreni perché ne fossero beneficiari, al termine finale di durata del trust, loro stessi, i figli e i nipoti. Ebbene, l’atto impositivo è stato notificato al Notaio rogante che ha, quindi, proposto l’impugnazione innanzi al giudice tributario, con buon esito nel solo giudizio di cassazione. Atto annullato:
Fatte alcune premesse sull’istituto del trust, accompagnate da un’ampia digressione sulle diverse posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della disciplina fiscale in materia (imposte dirette, indirette e locali), la Suprema Corte ha affermato che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla legge n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aia 10 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Nel caso di specie, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto, il Collegio di legittimità ha accolto l’originario ricorso di parte contribuente, con conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione in questione. Tuttavia, l’Ufficio finanziario (soccombente) non ha subìto la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente in materia. La soluzione interpretativa espressa nella sentenza n. 16701/2019, secondo gli Ermellini, ha il pregio di indicare, di fronte a un fenomeno complesso come quello del trust, un percorso interpretativo privo di incertezze e saldamente ancorato alla concretezza dell’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario quale elemento rivelatore della capacità contributiva che legittima l’imposizione.
Fonte: Fiscal Focus