TRIPLO REGIME SULLA CESSIONE QUOTE

Le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2018 prevedono modifiche al sistema della tassazione dei capital gain realizzati dalle persone fisiche che possiedono partecipazioni qualificate. Come è stato anticipato (si veda da ultimo «Il Sole 24 Ore» del 31 ottobr), la tassazione di questi redditi viene uniformata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, e quindi si prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare della plusvalenza realizzata.
Le novità si applicano alle cessioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019, e si intrecciano con altre due disposizioni, ovvero:
il decreto del 26 maggio 2017 che ha innalzato al 58,14% la percentuale di imponibilità delle plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2018;
l’ennesima proroga (prevista dal disegno di legge di bilancio 2018) della possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2018.
Chi detiene partecipazioni qualificate si trova così a fare i conti con un sistema che diventerà più semplice dal 2019, ma che nel frattempo richiede qualche analisi ulteriore. Possiamo riepilogare la situazione ragionando sulle conseguenze delle cessioni attuate nei diversi periodi.

Cessioni del 2017
Per tutte le azioni o quote vendute nel 2017, la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa il corrispettivo) per il 49,72 % del suo ammontare. Se la partecipazione viene ceduta entro quest’anno, ovviamente non potrà essere oggetto di affrancamento, per cui l’applicazione dell’Irpef al 49,72 % della plusvalenza rimane l’unica opzione possibile. Nel caso dell’aliquota massima del 43%, la tassazione sulla plusvalenza sarà quindi pari al 21,38 per cento.

Cessioni del 2018
Se la partecipazione viene ceduta in questo anno, la quota della plusvalenza da tassare sale al 58,14 %; nel caso di aliquota massima, questo equivale ad applicare un prelievo del 25 % (il 43 % di 58,14).
Rispetto all’anno precedente, la tassazione è aumentata del 17 per cento. Chi cede nel 2018 però ha sempre la possibilità di affrancare il valore della partecipazione, applicando l’imposta sostitutiva dell’8 per cento.
Poiché il rapporto tra sostituiva e Irpef ordinaria è nel caso massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo della quota che si vuole cedere nell’anno.

Cessioni dal 2019
La plusvalenza viene assoggettata all’imposta sostitutiva del 26 per cento. Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza all’affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia (pari a circa il 31 per cento).

 

Fonte: Sole24ore

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