Domanda – La Legge di Stabilità 2017 in fase di approvazione pare estendere il c.d. superammortamento anche per investimenti effettuati nel 2017 e 2018. E’ vero che sarà possibile beneficiarne anche per i beni immateriali?
Risposta – Nel comma 91 Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
Il beneficio fiscale si concretizza nell’applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31/12/88 non più sul costo di acquisto bensì su quest’ultimo maggiorato del 40%, il che significa un maggior costo deducibile. E’ applicabile (ad oggi) solo con riferimento al costo sostenuto nel periodo 15/10/2016 – 31/12/2016 per beni strumentali nuovi.
Secondo quanto si legge all’art. 3 del testo (in bozza) della manovra di bilancio 2017, le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 91, della Legge n. 208/2015 si applicheranno anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017.
Dunque, se confermato in sede di approvazione definitiva della Legge di Stabilità 2017, ci sarà la proroga del superammortamento anche per beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2017. Al riguardo, dovrebbero restare fermi i chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E/2016 dove sono stabilite due regole fondamentali, ossia che:
ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione in commento, l’Amministrazione Finanziaria è dell’avviso che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segua le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Pertanto, al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Si ritiene che le predette regole siano applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni;
la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d’impresa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 102, comma 1, del TUIR, solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.
Nel testo della Legge di Stabilità 2017 si legge, altresì, che il superammortamento troverà applicazione anche per beni strumentali nuovi il cui costo è stato sostenuto entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.
Ai successivi comma 2 e 3 dell’art. 3 in commento, ulteriormente, si legge rispettivamente che:
2. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, per gli investimenti, effettuati nello stesso periodo di cui al comma 1, in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento (c.d. iperammortamento).
3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che effettuano, nello stesso periodo di cui al comma 1, investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40 per cento.
Dunque, se confermato è previsto un iperammortamento (maggiorazione del 150%) del costo sostenuto nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30/06/2018 alle condizione richiamate per il superammortamento) per l’acquisto di beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A della stessa manovra 2017 (si tratta ad esempio di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti come macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici; macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime; ecc.). Inoltre per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, i quali nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2017 (ovvero 1/1/2017 – 30/06/2018 alle condizioni richiamate per il superammortamento) investono in beni immateriali è riconosciuti su questi ultimi il superammortamento del 40% a condizione che si tratti di beni rientranti nell’allegato B della stessa manovra 2017 (software, sistemi di piattaforme, ecc.). Dunque, superammortamento anche per beni immateriali ma solo alle predette condizioni.
Fonte: Fiscal Focus