È giunto il momento di tornare a parlare di certificazione verde in ambiente di lavoro: dopo la Circolare del Ministero dell’Interno del 2 dicembre 2021 e del Dpcm del 17 dicembre 2021 (per citare gli ultimi interventi in ordine cronologico), il Legislatore mette nuovamente mano alle condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere in possesso del green pass rafforzato.
Dal prossimo 15 febbraio 2022 infatti i lavoratori over 50 dovranno possederlo per accedere agli ambienti di lavoro, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla mansione svolta.
Ricordiamo che la certificazione verde rafforzata si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid: non sarà quindi più sufficiente il tampone ogni 72 o 48 ore, ma di fatto si configura un nuovo obbligo vaccinale per i lavoratori, dopo le previsioni del Decreto Legge 44/2021 e successive modifiche.
Le novità sono contenute nella bozza del nuovo decreto legge discusso nella giornata del 5 gennaio in CdM e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un decreto ad ampio spettro, che investe nuovamente le modalità di accesso ai servizi per ogni cittadino (dopo i precedenti interventi del CdM del 23 e 29 dicembre scorsi) e che interviene (dopo le disposizioni dello scorso 15 ottobre) sul tema green pass in ambienti di lavoro.
Tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età (o che lo compiano entro il prossimo 15 giugno 2022) potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato, così come previsto dall’articolo 4-quinquies del nuovo decreto ed in funzione dell’obbligo vaccinale previsto per tutti i cittadini rientranti nelle condizioni previste dall’articolo 4-quater del decreto stesso.
Per quanto riguarda la nuova normativa sul super green pass al lavoro il decreto ricalca sostanzialmente quella in vigore dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass semplice: coloro che, dal 15 febbraio 2022, non possiederanno il super green pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nulla invece cambia per i soggetti esenti da vaccinazione: in funzione delle condizioni che ne decretano l’esenzione e della certificazione rilasciata dal medico di base, i soggetti esenti potranno prestare attività lavorativa senza l’obbligo di presentazione della certificazione verde; dovranno tuttavia presentare certificazione attestante l’esenzione, su modello predisposto dal Ministero della Salute in modalità cartacea (estesa al 31 gennaio 2022 da circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre scorso).
Rimane salva per i soggetti esenti la facoltà di sottoporsi a test sierologico o tampone antigenico rapido in forma gratuita.
Inoltre per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro può adibire il lavoratore “fragile” a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Il decreto rivede anche le condizioni di sostituzione del personale assente per mancanza di certificazione verde: tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Parliamo di sanzioni: per le violazioni sul super green pass scattano le sanzioni -già conosciute- da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (solo ove il datore di lavoro abbia dato pubblicità dell’estratto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o del regolamento aziendale).
Concludiamo constatando che l’applicazione del green pass in ambiente di lavoro non abbia certo smesso di far parlare di sé con le disposizioni entrate in vigore lo scorso 15 ottobre, ma abbia invece subito un’evoluzione che lo porta ad avere, oggi, connotazioni parzialmente diverse da quanto previsto e comunicato inizialmente, evolvendolo di fatto alla sua versione 2.0.
Fonte: Fiscal Focus