Nell’ipotesi di società cessata, il diritto al rimborso Iva si trasferisce ai soci pro quota. È quanto statuito dalla Ctr Lombardia, sezione 13, con la sentenza n. 3766 del 22 giugno 2016 .
Il contenzioso nasce dall’impugnazione da parte degli ex soci di una società cessata di un diniego al rimborso Iva relativamente al periodo d’imposta 2004. L’ufficio, invero, rileva non solo l’omessa presentazione del modello VR ma altresì la tardività dell’istanza, a suo tempo, presentata dalla società.
La Ctp accoglie il ricorso, ordinando il rimborso Iva, ritenendo che il rimborso del credito Iva può essere effettuato anche in assenza del quadro VR.
Appella l’agenzia delle Entrate rilevando per la prima volta in grado d’appello in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto ex soci della società cessata, titolare del credito Iva.
La Ctr, non solo, richiama l’orientamento delle sezioni Unite (sentenza n. 2951 del 2016) in base al quale nell’ipotesi di inerzia in primo grado, sarebbe preclusa in appello, la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull’allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti ma altresì rigetta l’eccezione nel merito.
Conferma, invero, l’orientamento (altresì espresso nella prassi dell’Amministrazione finanziaria: si veda la risoluzione n. 77/E del 27 luglio 2011) in base al quale, nell’ipotesi di società cessata, il diritto di credito della stessa si trasferisce ai soci che possono invocarlo “pro quota”.
Si realizza, dunque, una obbligazione solidale dal lato attivo verso il comune debitore che non impone l’azione comune. Nel caso di specie, pertanto poiché risulta che soltanto tre dei quattro originari soci hanno agito in giudizio, l’azione dei ricorrenti non poteva essere proposta se non per i tre/quarti del credito spettante a titolo di rimborso.
Fonte: Il Sole 24 Ore