Scende allo 0,01% il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. abbassandolo dall’attuale 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2021.

La riduzione, come di consueto, determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020 e allo 0,01% dal 1° gennaio 2021 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
– ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
– agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso dello 0,01% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
– delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
– delle rendite o pensioni a tempo determinato;
– delle rendite e delle pensioni vitalizie;
– dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

Fonte: Eutekne