SCADENZA ROTTAMAZIONE BIS – PROROGA DELLE RATE AL 07 DICEMBRE 2018

Rottamazione bis: proroga della scadenza delle rate di luglio, settembre e ottobre al 7 dicembre 2018.

I contribuenti potranno mettersi in regola e accedere alla nuova rottamazione delle cartelle prevista dal decreto pace fiscale.

Rottamazione bis, proroga a dicembre 2018 delle rate di luglio, settembre e di quella fissata al 31 ottobre 2018.

A stabilirlo è il decreto fiscale n. 119/2018 e la conferma è arrivata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il DL contenente le novità sulla pace fiscale ha incluso tra gli ammessi alla rottamazione ter anche i decaduti dalle precedenti definizioni agevolate che non avevano pagato le rate scadute a luglio e a settembre.

Il termine per mettersi in regola ed accedere alla rottamazione ter è fissato al 7 dicembre 2018, scadenza anche della rata di ottobre che viene di fatto prorogata.

Chi non ha pagato le rate della rottamazione bis potrà accedere ai benefici della pace fiscale grazie alla proroga al 7 dicembre 2018 delle ultime tre rate.

La novità è prevista dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 che ha introdotto la cosiddetta rottamazione ter delle cartelle. Chi pagherà entro dicembre le rate scadute a luglio e settembre sarà automaticamente ammesso ai benefici della nuova definizione agevolata.

La proroga riguarda anche la terza rata della rottamazione bis (DL n. 148/2017) in scadenza il 31 ottobre 2018 e non solo le rate scadute.

A darne conferma è l’Agenzia delle Entrate Riscossione che con l’avviso pubblicato sul proprio sito ricorda che, ai sensi del decreto fiscale 2019, i contribuenti che ammessi alla rottamazione ter sono i debiti relativi a cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Per effettuare il pagamento delle rate di luglio e settembre e della rata di ottobre, è necessario utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sarà possibile scaricare una copia della comunicazione anche online sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si precisa inoltre, che eventuali somme che dovessero essere versate, dopo la data di entrata in vigore del decreto, riferite a carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del decreto stesso, saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) o altrimenti, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova rottamazione ter delle cartelle e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Cosa bisognerà fare dopo aver versato le rate entro la scadenza del 7 dicembre 2018? Non è richiesto nessun ulteriore adempimento ai contribuenti e, al contrario, sarà l’Agenzia Entrate Riscossione ad inviare entro il 30 giugno 2019 una nuova comunicazione con l’importo residuo da pagare.

Tra i vantaggi della rottamazione ter delle cartelle vi è senza dubbio il termine più ampio per la rateizzazione: l’importo dovuto sarà ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.