Saldo IMU/TASI 2016: anche l’importo minimo alla cassa

Premessa – Il 16 dicembre prossimo in calendario fiscale c’è la scadenza del saldo IMU/TASI dovute con riferimento all’anno 2016 per i possessori di immobili (soggetti passivi dei due tributi).
In tale sede particolare attenzione occorre dare all’importo minimo fissato dai comuni per il tributo da versare. Infatti, ciascun comune, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce per ciascun tributo di propria competenza “gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi”.

Con riferimento a IMU e TASI, l’importo minimo è fissato in 12 euro, che, dunque, ciascun comune (nella delibera riferita ai due tributi) può modificare.

Ne consegue che, nel liquidare l’imposta, occorre prestare attenzione a quale sia l’importo minimo fissato dal comune al di sotto del quale non si è chiamati a versare e se nulla dovesse, la delibera, prevedere al riguardo, occorre considerarsi come importo minimo i citati 12 euro.

Il minimo è riferito all’imposta – Fermo restando quanto appena detto in premessa, c’è da considerare un importante aspetto che avrà i sui riflessi ora in sede di saldo, ossia che l’importo minimo (12 euro o quello diverso fissato dal comune) si riferisce all’intera imposta.

Ciò sta, dunque, significando che se, ad esempio, l’IMU complessiva liquidata al 16 giugno 2016 in sede di acconto, era risultata pari a 22 euro ed il comune ha fissato l’importo minimo da versare in 14 euro, ne consegue che:
in acconto (50% dell’IMU complessiva) il soggetto passivo del tributo nulla doveva versare, poiché l’importo era inferiore a quello minimo (22 euro x 50% = 11 euro a fronte dei 14 euro);
ora in sede di saldo, occorrerà versare l’intero importo di 22 euro, poiché superiori all’importo minimo (fissato in 14 euro).

Il minimo è riferito anche alla comproprietà – Altro aspetto da tener presente è che lo stesso importo minimo, oltre ad essere riferito all’intera imposta, è da considerarsi anche tra i comproprietari, tra i coinquilini, ecc.

Pertanto se, ad esempio, due coniugi sono comproprietari dell’abitazione principale (categoria catastale di lusso) ed il comune di ubicazione ha fissato l’importo minimo IMU da versare in euro 15,00 e l’IMU complessiva 2016 calcolata sull’immobile ammonta ad euro 24,00:
ciascuno de coniugi, deve versare un’IMU complessiva 2016 pari a euro 12,00 (24 / 2).
di conseguenza ciascuno doveva versare in acconto (16 giugno 2016) il 50% di 12 euro e cioè 6 euro che, poiché inferiore all’importo minimo di 16 euro fissato dal comune, non è stato versato.
in sede di saldo occorre ora che essi versino 12 euro ciascuno che è, comunque, inferiore a 16 euro ma, poiché occorre far riferimento all’intera imposta dovuta nel complesso (24 euro), occorre procedere al versamento.

Fonte: Fiscal focus

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