Premessa – Il comma 19 dell’art. 7-quarter Legge n. 225/2016, di conversione del Decreto-Legge n. 193/2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 – Supplemento Ordinario n. 53) fa slittare dal 16 giugno al 30 giugno la scadenza del termine di versamento del saldo e I acconto delle imposte (da dichiarazioni fiscali) e contributi previdenziali (eccedenti il minimale). Ciò fa slittare ovviamente anche il termine di versamento dei 30 giorni successivi con applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Pertanto, tali 30 giorni non decoreranno più dal 16/06, bensì dal 30 giugno. Resta ferma la regola che, qualora la scadenza del termine cada in un giorno festivo, si passa al primo giorno lavorativo successivo.
Ciò che sembra, almeno per ora, non essere interessata dalla nuova scadenza è il I° acconto della cedolare secca.
Le società che approvano il bilancio – La disposizione in esame, non interessa solo l’imprenditore individuale, le società di persone e lavoratori autonomi, ma anche i soggetti IRES ed anche le società che approvano il bilancio. Questo, infatti, è quanto si evince dal citato comma 19 della Legge 225/2016, dove espressamente è disposto che “All’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: “entro il 16 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno”, le parole: “entro il giorno 16”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro l’ultimo giorno” e….”.
Ciò sta significando che, per le società che approvano il bilancio, il nuovo scadenziario (riferito a saldo e I acconto) prevede che:
· se trattasi di società che approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il nuovo termine di versamento è fissato all’ultimo giorno (e non più il 16) del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
· se trattasi di società che approva il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il nuovo termine di versamento cadrà l’ultimo giorno (e non più il 16) del mese successivo quello di approvazione del bilancio.
L’entrata in vigore delle nuove scadenze – Allo stesso comma 19 art. 7 quarter, all’ultimo periodo, è stabilito che le disposizioni in commento “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017”. Dunque, ne consegue che già dal saldo imposte 2016 e I acconto 2017, il versamento slitta dal 16 giugno al 30 giugno (o successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%).
Ciò che resta, invece, invariata è la scadenza del II (o unico acconto) 2017 (sia per i soggetti IRPEF sia per quelli IRES, comprese le società che approvano il bilancio).
Per la cedolare secca – Come già anticipato in premessa, con riferimento alla cedolare secca il nuovo termine di scadenza interesserà solo il saldo e non anche il I acconto. Si ricorda, infatti, che la cedolare segue lo stesso meccanismo di versamento dell’IRPEF (quindi in acconto e saldo). Tuttavia, all’art. 7 commi 2 e 3 del Provvedimento del 7 aprile 2011, non è apportata alcuna modifica da parte del Dl 193/2016, per cui è da continuare a ritenersi che il saldo va versato entro il termine del saldo IRPEF (comma 3 art. 7 del citato provvedimento) e il I acconto resta fermo al 16 giugno (comma 2 art. 7 del citato provvedimento) o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: Fiscalfocus