Premessa – La Legge di Bilancio 2017 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili.
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75%.
Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, il comma 53 della Legge di Bilancio stanzia l’importo di 28 milioni di euro per l’anno 2017,di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in commento.
Si tratta, in sostanza, di un rifinanziamento della dotazione già prevista.
Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell’ammontare del finanziamento).
Beneficio effettivo – Il beneficio economico si sostanzia:
· nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d’impresa;
· nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
E’ stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.( D.L. n° 3 del 2015).
Le risorse messe a disposizione da CDP S.p.a. può essere utilizzato dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.
Si ricorda che dal 2gennaio 2017 è di nuovo possibile presentare le domande di accesso ai contributi relativi alla c.d. Nuova Sabatini ( articolo 2, comma 4, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69).
Il Decreto direttoriale del Mise datato 22 dicembre 2016 prevede appunto che a partire dal giorno 2 gennaio 2017 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. I predetti contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 25 gennaio 2016 e nella circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 23 marzo 2016, n. 26673.
Fonte: Fiscalfocus