Il governo, con la riapertura “dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione”, punta ad ottenere ulteriore gettito fiscale. La proposta è stata prevista con un emendamento al D.L. Crescita. La presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (periodo 2000-2017) si è conclusa il 30 aprile, alla quale hanno aderito 1,7 milioni di contribuenti, con una previsione d’incasso, per lo Stato, da 16 miliardi di euro in cinque anni. L’emendamento riapre i termini per la presentazione delle domande inerenti alla Rottamazione-ter, saldo e stralcio. Il lasso di tempo concesso, favorisce la presentazione della domanda fino al 31 luglio 2019 da parte di tutti i debitori che hanno una cartella datata tra il 2000 e il 2017 e che non hanno presentato l’istanza nel termine stabilito dall’art. 3 del DL 119/2019 (30 aprile 2019). Il pagamento è previsto per le sole imposte e contributi senza sanzioni e interessi e saranno ritenute valide anche tutte quelle domande presentate dopo il 30 aprile 2019 fino alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita, con scadenza 29 giugno. Le modalità di presentazione Le modalità di presentazione delle domande saranno disponibili in conformità alla modulistica che l’Agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet, nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.
Rottamazione-ter ante modifiche al DL Crescita .
La legge 119/2019 prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:
•di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
•di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione, con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione: fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo.
Cosa cambia con il DL Crescita.
La riapertura dei termini della presentazione delle domande, concernente la Rottamazione-ter, consente il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre con un versamento dilazionato in un numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
Si precisa che i debiti possono essere definiti versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero in massimo nove rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 20%, in scadenza il 30 novembre 2019, e le restanti (ciascuna di pari ammontare) secondo il seguente calendario: 28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
In caso di pagamento rateale, gli interessi dovuti decorreranno dal 1° dicembre 2019.
Termine anche per saldo e stralcio.
Ad oggi, nel D.L. Crescita è stato previsto un cambiamento: la data del 31 luglio riguarda anche la presentazione di adesione al saldo e stralcio. Si ricorda che il saldo e stralcio è stato introdotto dalla legge di Bilancio per i contribuenti che vertono in una situazione di difficoltà economica. La legge prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. Per accedere è necessario che l’ISEE, basato sul nucleo familiare, non superi i 20 mila euro.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise: •35% con scadenza il 30 novembre 2019; •20% con scadenza il 31 marzo 2020; •15% con scadenza il 31 luglio 2020; •15% con scadenza il 31 marzo 2021; •il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Fonte: Fiscal Focus