L’articolo 1-sexies del DL Sostegni bis n. 73/2021, inserito durante l’esame alla Camera, ha rimodulato i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio, modificando
l’articolo 4, comma 1, lettera c) del DL Sostegni n. 41/2021, in base al quale il versamento delle relative rate in scadenza nell’anno 2020 doveva essere effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 entro il 3 novembre 2021.
Nuovo calendario – Per effetto delle modifiche in esame vengono modificate le predette scadenze. In particolare, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro:
il 31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
il 31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Per tutte le scadenze sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018. Pertanto, il pagamento dovrà avvenire rispettivamente entro:
il 9 agosto 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
il 6 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
il 6 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
l’8 novembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
il 6 dicembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Fonte: Fiscal Focus