ROTTAMAZIONE E LETTERE DI RESPONSO. PERCORRIBILE LA VIA DEL RICORSO TRIBUTARIO.

Premessa – I contribuenti che hanno ricevuto le lettere di responso da parte di Equitalia circa l’ammissione o meno alla procedura di definizione agevolata dei ruoli con l’indicazione delle somme effettivamente dovute potrebbero non allinearsi a quanto riportato nella stessa comunicazione e decidere di proporre ricorso in CTP (per i tributi). L’impugnabilità del responso entro 60 giorni dalla sua notifica, al netto della sospensione feriale dei termini processuali del mese di agosto dovrebbe essere limitata ai casi di diniego parziale o totale dell’accesso alla definizione agevolata o a errori nel calcolo di quanto dovuto preferendo la via della segnalazione di difformità per le altre situazioni; proprio per la segnalazione dei casi di difformità l’Agente della riscossione a partire dal mese di luglio renderà disponibile un servizio al quale il cliente potrà accedere qualora:

  • non riscontri la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che aveva indicato nella dichiarazione di adesione, per non perdere i benefici della definizione agevolata;
  • riscontri la presenza di cartelle o di avvisi che non aveva indicato nella sua dichiarazione di adesione, per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Il contenuto della comunicazione – Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:

  • al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione comprendendo anche le somme “oggetto di eventuali provvedimenti di sospensione”);
  • al debito residuo oggetto di definizione (gli importi da pagare in via agevolata possono non coincidere con gli importi complessivi delle cartelle indicate nell’istanza DA1);
  • all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
  • al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), nella comunicazione sarà presente un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

Ricorso o segnalazione della difformità – Il contribuente deve bene valutare se optare per un approccio di confronto (segnalazione di difformità) con l’Agente della riscossione o intraprendere direttamente la via del ricorso; in alcuni casi ad esempio è possibile che vi sia la presenza di errori nell’estratto di ruolo considerato da Equitalia nella predisposizione della comunicazione, con l’indicazione di un codice tributo errato (sanzione anziché imposta), situazione che potrebbe portare lo stesso Agente della riscossione a ritenere erroneamente non definibile un determinato carico per il quale è stato presentato il modello, viste le espresse esclusioni di adesione previste dalla stessa normativa; altra situazione di difformità può configurarsi qualora i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione che il contribuente ha inviato a Equitalia non corrispondono a quelli che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione. Al netto dei casi citati la via del ricorso rimane dunque l’alternativa residuale percorribile per far valere le proprie ragioni. La possibilità di ricorso in CTP per la comunicazione inviata da Equitalia trova fondamento nelle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 546/92 e precisamente all’art. 19 rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso tributario”; oltre all’avviso di accertamento del tributo, all’avviso di liquidazione del tributo, al provvedimento che irroga le sanzioni, al ruolo e la cartella di pagamento o all’avviso di mora ecc., rappresenta un atto impugnabile dinanzi alla CTP anche il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. Per cui il responso di Equitalia è un vero e proprio atto impugnabile la cui mancata contestazione entro 60 gg dalla sua notifica rende definitivo l’eventuale diniego parziale o totale alla definizione agevolata. In quanto atto impugnabile lo stesso atto soggiace alle indicazioni dell’art. 7 della Legge 212/2000.

Gli atti dell’Amministrazione Finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  • a) l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  • b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
  • c) le modalità e il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Viene ad ogni modo riconosciuta al contribuente la possibilità di effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione di responso recandosi presso uno degli sportelli di Equitalia, oppure utilizzando il servizio che sarà reso disponibile nei prossimi giorni sul portale www.gruppoequitalia.it, tenendo ben presente che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

 

Fonte: Fiscalfocus

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