È ormai noto, l’articolo 6, del Decreto Legislativo n. 193/2016, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.
Va evidenziato che, a seguito degli emendamenti approvati nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, sarà consentita la definizione agevolata delle cartelle anche per l’anno 2016.
Per accedere all’agevolazione, il contribuente, con il vigente decreto, dovrebbe presentare un’apposita dichiarazione entro il 23 gennaio 2017, ma a seguito delle modifiche, la scadenza di presentazione della richiesta per accedere alla definizione agevolata, sarà spostata al 31 marzo 2017. Un ulteriore novità, riguarda il fatto che, il contribuente, entro la stessa data del 31 marzo 2017, potrà integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Una volta ricevuta l’istanza per la definizione agevolata, l’agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, (attualmente entro il 24 aprile 2017), comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Attualmente, nel caso in cui il contribuente, decida di rateizzare le somme dovute, il comma 3 dell’articolo 6, prevede che le prime due rate, saranno comunque pari ad 1/3 delle somme dovute, mentre le successive rate saranno pari ad 1/3. La scadenza della terza rata, inoltre, non potrà superare il 15 dicembre 2017, mentre quella della quarta rata non potrà andare oltre, il giorno 15 marzo 2018.
Sempre in riferimento alle rate, va segnalato che, in seguito all’emendamento al decreto n. 193/2016 cambieranno anche le scadenze inizialmente previste, ossia:
70% entro la fine del 2017; la scadenza delle rate sarà fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
30% entro settembre del 2018; la scadenza delle rate sarà fissata per i mesi di aprile e settembre.
Sulle rate successiva alla prima, saranno, comunque, dovuti gli interessi del 4,5 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2017.
Il pagamento, sarà effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, in massimo 3 rate nel 2017 e due nel 2018.
Per agevolare la definizione, inoltre, l’agente della riscossione fornirà ai debitori, sia presso i propri sportelli, sia sull’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
Attualmente rientrano nell’agevolazione, se iscritti nei ruoli, IRPEF, le addizionali regionali e comunali, l’IVA, l’IRAP, l’IRES, i contributi previdenziali e assistenziali, e, i contributi delle casse dei professionisti.
Da ricordare che, non saranno dovute, le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può avvenire o mediante la domiciliazione bancaria, ossia sul conto corrente indicato dal debitore all’interno dell’istanza di adesione, tramite bollettini precompilati o, direttamente presso gli sportelli del concessionario. A tal proposito, occorre precisare che, non è possibile usufruire della rottamazione delle cartelle utilizzando in compensazione crediti IRPEF, IRES o IVA, in quanto non sussiste l’opportunità di utilizzare il modello unificato F24 per il pagamento.
Rottamazione cartelle anche per debiti INPS e avvisi bonari – Una novità degna di nota, riguarda l’estensione della rottamazione agli accertamenti direttamente esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito dell’INPS, per i quali gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o l’istituto previdenziale non hanno ancora affidato le somme all’agente della riscossione.
Viene stabilito infatti, che, l’agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017, comunicherà al debitore, con posta ordinaria, i carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016, per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento o, notificato l’avviso di addebito ai sensi dell’artico 30, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.
A tal proposito, va ricordato che, a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 78/2010, gli accertamenti sono divenuti esecutivi, con la conseguenza che viene eliminata la fase di iscrizione a ruolo, ma il contribuente ha l’obbligo di versare gli importi contenuti nell’atto di accertamento, pur se nei limiti della percentuale stabilita dall’articolo 15, primo comma, del D.P.R. n. 602/73, entro il termine di proposizione del ricorso.
Fonte: Fiscal Focus