Per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso è procedibile anche quando il contribuente l’ha presentata presso l’Ufficio sbagliato. Un eventuale provvedimento negativo dell’amministrazione è impugnabile davanti alla competente CTP.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2826/14/16 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna.
Il Collegio bolognese, in veste di Giudice del rinvio, ha dichiarato ammissibilel’stanza di rimborso proposta dalla contribuente Cooperativa in relazione a un credito d’imposta (IVA), a fronte del silenzio-rifiuto serbato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia. Tale Ufficio ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta della società essendo a riguardo competente il Centro operativo di Pescara.
Ebbene, la Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza dalla CTR dell’Emilia Romagna – Sezione distaccata di Parma, che aveva ritenuto non impugnabile il provvedimento di diniego in questione, a causa dell’errore commesso dalla Cooperativa nell’individuare l’Ufficio competente a decidere sull’istanza di rimborso del credito IVA, ha chiarito che, ancorché non competente a ricevere detta istanza, l’Ufficio destinatario della stessa, facendo parte dello stesso plesso amministrativo, e in forza del “carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate”, doveva considerarsi utilmente investito dell’onere procedurale di trattare la svolta richiesta; con la conseguenza “che nessuna censura può essere posta a carico della parte privata con riguardo all’inoltro della stanza all’Agenzia di Reggio Emilia anziché al Centro operativo di Pescara”.
Alla luce di tale affermazione di principio i giudici della CTR di Bologna, chiamati dagli Ermellini a riesaminare il caso, hanno provveduto alla riforma della sentenza dei colleghi di Parma e, per l’effetto, hanno accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente.
Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Fonte: Fiscalfocus