RENDICONTO FINANZIARIO: NUOVO DOCUMENTO OBBLIGATORIO DI BILANCIO

Pubblicati in bozza per la consultazione i principi contabili OIC 10 “Rendiconto finanziario” e OIC 18 “Ratei e risconti”.
Il rendiconto finanziario diventa obbligatorio. È questa un’importantissima novità introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio.
Al fine di recepire questa importante modifica normativa è stato pubblicato l’altro ieri, 25 luglio, in bozza per la consultazione, il nuovo principio contabile OIC 10, dedicato, appunto, al Rendiconto finanziario.
Le novità
Il rendiconto finanziario, prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015 non era un documento obbligatorio di bilancio: ciononostante l’Organismo Italiano di Contabilità ne raccomandava la redazione, consigliando di presentarlo all’interno della Nota integrativa.
Oggi, invece, questo documento è diventato obbligatorio, e rappresenta quindi un documento a sé, almeno per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Il rendiconto finanziario, invece, continua a non costituire un documento obbligatorio di bilancio per tutte quelle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e, ovviamente, per le micro-imprese.
Pertanto, mentre in passato era raccomandata la redazione di questo specifico documento a tutte le società, oggi vi è una netta distinzione tra:
società che redigono il bilancio ordinario, e che devono obbligatoriamente redigere questo documento;
e società che, invece, sono esonerate da questo adempimento, in quanto presentano i requisiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata o per le micro-imprese.

Per tutte quelle società chiamate alla redazione del rendiconto finanziario la nuova bozza in consultazione del principio contabile, una volta pubblicata nella sua versione definitiva, diventerà un fondamentale punto di riferimento, soprattutto in considerazione della scarna disciplina normativa, che, al nuovo art. 2425-ter cod. civ. si limita a stabilire che “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.
Prima applicazione
L’appena richiamato art.2425-ter cod. civ. prevede che debbano essere presentati nel rendiconto finanziario i dati “per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente”.
In considerazione del fatto che il Legislatore non ha introdotto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi che, così come precisato nella bozza in consultazione del principio contabile “in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, ai fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente”.
Ratei e risconti
Unitamente al principio contabile OIC 10, è stato pubblicato in bozza per la consultazione anche il principio contabile OIC 18, dedicato ai ratei e risconti.
Anche in questo caso sono state recepite le importanti novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015, prevedendo specifiche sezioni per le società che possono redigere il bilancio abbreviato e per le micro-imprese.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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