RECLAMO-MEDIAZIONE: LA SOGLIA AUMENTO A 50.000 EURO

Premessa – Per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018, aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell’ambito del processo tributario. E’ questa una delle misure contenute nel D. L. n. 50/2017 pubblicato in GU del 24 aprile 2017. 


Si ricorda che, quale istituto deflattivo del contenzioso tributario, il reclamo – mediazione, definibile come quello 
“strumento con cui il contribuente, che riceve un atto di contestazione da parte dell’ente impositore, prima di finire innanzi al giudice tributario, chiede all’ente stesso di riesaminare l’atto (reclamo) accogliendo le ragioni avanzate ed accompagnando tale richiesta con una proposta di accordo (mediazione)”, è stato già oggetto di modifiche con il D. Lgs. 156/2015. In particolare, nella sua previgente formulazione, il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, espressamente disponeva che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48”.


Dunque, in base a tale formulazione, l’istituto in esame era obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro e se al ricorso non era allegata istanza di reclamo con proposta di mediazione, il ricorso stesso poteva essere dichiarato inammissibile.

Con le modifiche apportate dal citato D. Lgs. 156/2015, invece, il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, attualmente recita che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.

Dunque, fermo restando che l’istituto resta obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la nuova previsione normativa, non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

L’aumento della soglia – Come già anticipato in premessa, con un’apposita misura contenuta nella c.d. “manovrina”, il legislatore amplia da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della controversia al disotto del quale è obbligatorio l’istituto in commento. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Proprio con riferimento a tale punto, è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve “notifica” dell’atto e non la data di spedizione da parte dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 9/E/2012).

Resta fermo che il valore della lite è dato dall’imposta contestata nell’atto impositivo ricevuto (senza considerare interessi e sanzioni). Se l’atto ricevuto irroga solo sanzioni, il valore della lite è, invece, rappresentato dal valore di queste ultime.

Ambito applicativo e procedimento – Nulla cambia in merito alla tipologia di lite che possono essere oggetto di reclamo – mediazione. Al riguardo, si ricorda, che in seguito alle novità introdotte dal più volte citato D.Lgs. 156/2015,dal 1° gennaio 2016, l’istituto in esame è reso applicabile, oltre che agli atti emanati dall’Agenzia delle Entrate, anche a quelli emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; dagli enti locali (es. comuni); dagli agenti e ai concessionari della riscossione (es. Equitalia); dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (altri soggetti che gestiscono le entrate comunali, ad esempio, Pubbliservizi); atti riguardanti le controversie in materia catastale. Continuano a rimanerne esclusi, oltre agli atti di valore superiore a 20.000 euro (50.000 euro dal 2018) e quelli non impugnabili, anche gli atti di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale); gli atti di provvedimenti aventi ad oggetto “Sanzioni accessorie” (emessi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 472/1997); gli atti riguardanti istanze ipoteca e sequestro conservativo (di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997.

Nessuna modifica per quel che riguarda anche il procedimento. Dunque, resta fermo che una volta presentato il ricorso, questi produce “automaticamente “gli effetti del reclamo (l’ente impositore deve dapprima riesaminare l’atto) e il ricorso può contenere una proposta di mediazione fatta dal contribuente. Una volta presentato, il ricorso, diventa improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 dalla data di notifica alla controparte. In questo lasso di tempo l’ente (parte resistente) espleta l’attività di reclamo-mediazione ed, il ricorrente, prima di costituirsi in giudizio (deposito ricorso in commissione tributaria) deve attenderne il decorso. L’istanza può concludersi con: l’accoglimento (totale o parziale) del reclamo (la lite con il fisco è chiusa); rigetto del reclamo (l’ente impositore deve notificare il provvedimento di rigetto al ricorrente, comprensivo di motivazioni. Il ricorrente può accettare il provvedimento, o continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in CTP); conclusione dell’accordo di mediazione sottoscritto dalla parti.

 

Fonte: Fiscalfocus

 

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