Proroga del termine per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e la presentazione dell’autodichiarazione

L’art. 35 co. 1 – 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di con­ces­sione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui im­porto non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichia­razione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:

  • dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
  • dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di pre­sentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato

Fonte Eutekne