La detrazione opera anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto di intervento edilizio.
Premessa – La Legge n° 232/2016, Legge di bilancio 2017, proroga fino al 31 dicembre 2017 il c.d. bonus mobili. Le disposizioni normative di recente adozione, non si limitano però alla semplice proroga ma stabiliscono espressamente che l’ulteriore detrazione collegata ad interventi di ristrutturazione edilizia opera soltanto, in riferimento alle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione se:
· l’acquisto è collegato ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016;
· le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono sostenute nell’anno 2017.
Le precedenti disposizioni invece prevedevano che, fermo restando che per richiedere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, occorreva, inoltre, che le spese per gli interventi di recupero edilizio erano sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e l’acquisto doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.
La legge di bilancio invece richiama espressamente gli interventi di ristrutturazione edilizia avviati nel 2016.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del DPR 445/2000), come prescritto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il bonus mobili – La norma di riferimento, art. 16 del D.L. 63/2013, riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; forni di classe non inferiore ad A. Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, ossia le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se si acquistano beni per arredare il proprio immobile.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, ma cosa ancora più rilevante è che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. Circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).
Fonte: Fiscalfocus