PRELIEVO INALTERATO SUI VECCHI UTILI FINO ALLE DISTRIBUZIONI DEL 2022

La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate possedute dalle persone fisiche è destinata ad essere cancellata dal nostro ordinamento. Da tempo si sentiva il bisogno di una semplificazione nella fiscalità dei redditi di capitali e diversi (da ultimo si veda questo articolo del 13 luglio ), soprattutto dopo che l’innalzamento al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva aveva paradossalmente reso superiore la tassazione dei proventi non qualificati. Su questo aspetto interviene ora l’articolo 88 del disegno di legge di bilancio 2018, il quale elimina la distinzione e sostanzialmente estende il prelievo attualmente previsto per le non qualificate a diversi fini:

• la misura dell’imposta sostitutiva;

• il regime del risparmio amministrato;

• il regime del risparmio gestito;

• la misura della ritenuta (che diventa sempre d’imposta) sui dividendi.

Le modifiche normative non sono destinate a produrre effetti immediati, in quanto la norma che viene proposta al Parlamento dispone una duplice decorrenza differita:

• per i redditi di capitale (dividendi) la novità si applicherà agli importi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;

• per i redditi diversi, le nuove regole riguardano le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.

Se verranno distribuiti dividendi a fronte di utili formatisi nei periodi fino al 2017, continueranno ad operare in via transitoria le regole attuali (quindi concorso parziale al reddito imponibile per il 40, il 49,72 ovvero il 58,14% del loro ammontare). Questa salvaguardia coprirà tutte le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre 2022.

Con l’equiparazione delle due fattispecie viene eliminato anche il problema delle cessioni non qualificate ravvicinate, che per presunzione normativa devono essere cumulate per verificare il superamento delle soglie (articolo 67, comma 7) e tassate nel periodo di superamento (articolo 68, comma 7, lettera b).

Altra questione rilevante riguarda la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, che oggi avviene “ per comparti” e che dal 2019 sarà unica (articolo 67, comma 5 nella nuova formulazione). Resta da capire, a livello interpretativo, il destino di eccessi di minusvalenze rinviate da periodi precedenti, anche se la logica porterebbe a considerarle riportabili senza avere più riguardo alla loro genesi (qualificata o non qualificata).

 

Fonte: Sole24ore

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