Dal 2019 i figli di età non superiore a ventiquattro anni sono considerati fiscalmente a carico, se il loro reddito complessivo, nel periodo d’imposta, non è superiore a 4mila euro. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 252 e 253 della legge 205/2017, cosiddetta legge di Bilancio 2018, è stato innalzato, dal primo gennaio di quest’anno, a 4mila euro il limite massimo di reddito complessivo posseduto, per essere considerato familiare a carico. Tale innalzamento, però, vale solo in relazione ai figli di età non superiore a ventiquattro anni, mentre per gli altri familiari rimane la soglia di 2.840,51 euro.
Ai fini della verifica del superamento di tali limiti, devono essere computate alcune tipologie di reddito, ancorché non concorrano al reddito complessivo, quali: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui al Dl 98/2011; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario, di cui alla legge 190/2014; il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni. Non concorrono, invece, alla determinazione del reddito complessivo e, quindi, alla quantificazione del limite di 2.840,51 euro o di 4mila euro i redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva, quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e quelli assoggettati a tassazione separata. Il limite di cui all’articolo 12 del Dpr 917/1986 è riferito all’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal periodo in cui viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta il suddetto limite viene superato, il familiare non può considerarsi fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui era privo di redditi. Per esempio, nel caso in cui un contribuente sia intenzionato a fruire nel modello Redditi 2019 delle detrazione per familiare a carico, ma tale familiare ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi da settembre a dicembre 2018 per complessivi 5mila euro, la detrazione fiscale ai sensi del già citato articolo 12, non spetta, essendo stato superato dal familiare, nell’arco del periodo d’imposta di riferimento, in questo caso il 2018, il reddito che consente di ottenere lo status di familiare a carico. Nel rispetto del limite di reddito predetto, possono essere considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Possono essere considerati a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, compresi quelli adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali, i nonni e le nonne, se è rispettato il limite di reddito visto e se conviventi con il contribuente.
Fonte: Il Quotidiano del Fisco