La Corte di cassazione (975/18) cassa con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale sez. dist. Latina (650/09) che aveva ritenuto applicabile l’imposta di registro del 3% all’atto di trasferimento di immobili fra i trustees di due diversi trust, compiuto in attuazione dello scopo del primo trust.
Si trattava di un atto del 2003. Per la Commissione tributaria, poiché il trust destinatario del trasferimento non poteva qualificarsi come tale, era dovuta l’imposta di registro con l’aliquota residuale del 3%, prevista dall’articolo 9 della Tariffa, Parte I, del Tur per i «trasferimenti di proprietà non sottoposti ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato».
La Corte, nel solco dei suoi precedenti n. 25478/15, 25479/15 e 25480/15, conferma che le imposte in misura proporzionale, comprese l’ipotecaria e la catastale, sono dovute in relazione agli atti produttivi di effetti traslativi in senso proprio, intendendosi per tali solo quelli “finali”, cioè definitivi. Non, quindi, per il trasferimento dal primo al secondo trustee, che è gratuito e non determina arricchimento in capo ad alcuno. L’intestazione dei beni al trustee è soltanto temporanea e la tassazione va rinviata al momento del trasferimento finale in favore dei beneficiari.
I giudici di legittimità minano in radice l’impianto della Commissione tributaria. L’articolo 9 va calato nel suo contesto ed è applicabile esclusivamente agli atti a titolo oneroso che, in questo specifico senso, sono atti a contenuto patrimoniale. Non c’è spazio per l’ircocervo degli atti pur non onerosi ma comunque a carattere patrimoniale.
Lo spartiacque costituito dalla reintroduzione dell’imposta di successione e donazione non sembra decisivo (tanto più per le imposte ipotecaria e catastale, il cui testo unico è immutato dal 1990). La regola scolpita dalla Suprema corte dovrebbe essere applicabile anche ai trust istituiti dopo il 3 ottobre 2006.
L’orientamento di legittimità può ormai ritenersi consolidato. Basterebbe recepire tale orientamento in un documento di prassi per porre fine a un vasto contenzioso che appesantisce le Commissioni tributarie. L’efficienza della giustizia si guadagna anche così. L’agenzia delle Entrate resta invece legata alla circolare 3/2008, secondo cui vincolare beni in trust sconta l’imposta di donazione (ed eventualmente quelle ipotecaria e catastale) immediatamente, mentre nessuna imposta di donazione sarà dovuta al momento del trasferimento ai beneficiari finali.
Non basta. L’interpretazione dell’Agenzia è pure in controtendenza al meccanismo di tassazione introdotto dalla legge 112/16 per il caso dei trust a vantaggio di un disabile grave. Vincolare beni in trust, in questo caso, è per legge soggetto al pagamento delle imposte in misura fissa, mentre sarà dovuta l’imposta di donazione al momento del trasferimento ai beneficiari finali, tassandosi così l’eventuale incremento di valore dei beni. Questo, in termini prospettici, è il tema sul tappeto. Riguarda tutti i trust, compresi quelli a vantaggio di un figlio non disabile grave, per i quali la diversità di trattamento non può tradursi in un contrappasso fiscale.
Fonte: Ilsole24ore