Pace fiscale: aliquota fissa al 20% per la Dichiarazione Integrativa

Il documento definitivo ha di fatto confermato le principali misure fiscali previste dalle

precedenti versioni che si sono susseguite nei giorni scorsi. Rispetto a queste la principale

novità riguarda la possibilità per i contribuenti che hanno regolarmente presentato la

dichiarazione dei redditi di potere integrare la stessa (c.d. ravvedimento rafforzato) al fine di

fare emergere maggiori imponibili fino ad un massimo del 30% in più rispetto alle somme

dichiarate ma entro un limite di 100mila euro. Sui maggiori imponibili dichiarati si applicherà

l’aliquota fissa del 20%. La sanatoria sarà invece inibita agli evasori totali, ovvero coloro che

non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.

Trova conferma la previsione di una nuova edizione della c.d. rottamazione delle cartelle

esattoriali la quale ricalcherà, in sostanza, quelle previste dall’art. 6 del DL n. 193/2016 e

dall’art. 1 del DL n. 148/2017.

Quest’ultima avrà ad oggetto i debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio

2000 fino al 31 dicembre 2017. Il debitore, presentando la richiesta di adesione entro il 30

aprile 2019, al pari delle precedenti edizioni, potrà beneficiare dello stralcio integrale delle

sanzioni e degli interessi di mora, ma rispetto al passato, fruirà di condizioni più favorevoli per

quanto concerne le modalità di pagamento. Il contribuente, infatti, potrà effettuare il versamento

delle somme dovute in un arco temporale più ampio (cinque anni) pagando sulle rate previste

un tasso di interesse molto basso, pari allo 2%, anziché il 4,5% previsto nelle precedenti

edizioni.

Nello specifico, il pagamento potrà essere eseguito, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,

ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza il 31

luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del DL n. 148/2017 e

che effettueranno entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle residue somme dovute ai fini di

tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, la nuova

rottamazione consente di fruire di un differimento automatico del versamento delle restanti

somme che potrà avvenire secondo le più agevoli modalità previste dalla nuova edizione

dell’istituto.

Il decreto Collegato ammette a godere della nuova procedura di “rottamazione” anche i

soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016 a

causa del mancato integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute , nonché coloro che,

dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al

pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla

data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Assoluta novità rispetto al passato è la possibilità, negata invece nelle due precedenti edizioni,

di definire in modo agevolato anche i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di

risorse proprie dell’Unione europea. La norma, garantendo sia all’erario unionale sia a quello

nazionale la riscossione integrale dei tributi di rispettiva spettanza (dazi ed IVA), è stata resa

perfettamente compatibile con il diritto eurounitario.

La versione definitiva del decreto contiene anche lo stralcio delle cartelle contenenti debiti

fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

La norma prevede, in particolare, che siano automaticamente annullati i debiti di importo

residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso, fino a mille euro, comprensivo di capitale,

interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Confermata anche la “ri-edizione” della c.d. rottamazione della definizione agevolata delle

controversie tributarie pendenti la quale, sotto molti aspetti, ricalcherà quella prevista dal DL

50/2017.

Sarà dunque possibile definire in modo agevolato le controversie attribuite alla giurisdizione

tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni

stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione anche a seguito di rinvio, attraverso

il pagamento di un importo pari al valore della controversia calcolato ai sensi del comma 2

dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546.

In caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale

non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (ad

esempio in merito all’appello dell’ufficio dichiarato inammissibile) il contribuente beneficerà

anche di uno sconto non indifferente sulle somme dovute in quanto le controversie potranno

essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo potranno, invece,

essere definite con il pagamento del quaranta per cento del valore della controversia. In caso

di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non

cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, la percentuale

scenderà al quindici per cento.

Le definibilità sarà circoscritta alle controversie per le quali il ricorso in primo grado è stato

notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e il cui processo alla data

della presentazione della domanda di definizione non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L’istanza di adesione, una per ciascuna autonoma controversia, dovrà essere presentata entro

il 31 maggio 2019. La definizione si perfezionerà con il pagamento degli importi dovuti o della

prima rata entro il 31 maggio 2019, se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il

pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali . Il termine di pagamento delle rate

successive alla prima scadrà il 31 agosto, il 30 novembre, 28 febbraio e il 31 maggio di

ciascun anno a partire dal 2019. È esclusa la compensazione.

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione

agevolata ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs 148/2017 il perfezionamento della definizione

è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme residue ai fini

di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Con riferimento a tale misura fiscale rimane in vigore, al pari della precedente edizione, la

preclusione alla definibilità delle controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali

dell’UE, l’IVA all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Infine è stata confermata anche la nuova “Definizione agevolata degli atti del procedimento di

accertamento”.

Il decreto prevede, così, la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli

avvisi di accertamento e gli atti di adesione dell’Agenzia delle entrate attraverso il versamento

delle maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi. La

definibilità avrà ad oggetto gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del

decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.

È prevista anche la definizione, con versamento delle sole imposte, degli inviti a comparire e

degli accertamenti con adesione notificati entro gli stessi termini.

Da segnalare anche la possibilità, prevista dall’art. 6 del decreto, di definire in forma

agevolata anche i processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in

vigore del presente decreto.

La definizione avverrà tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una

prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le

imposte autoliquidate. I contribuenti in tal modo potranno regolarizzare la propria posizione

fiscale beneficiando della mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni relative alle

violazioni constatate nei verbali.

L’eventuale notifica di un avviso d’accertamento o di un invito al contraddittorio per

l’accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore del decreto, costituirà

causa preclusiva per l’accesso all’istituto.

Fonte: Fiscal Focus