Premessa – È ormai noto che la Legge di Bilancio 2017 obbliga i contribuenti in contabilità semplificata ad adeguare la determinazione della base imponibile su cui corrispondere le imposte, al regime di cassa, già in essere per i professionisti.
Nella pratica la base imponibile viene determinata, fatta eccezione per alcuni componenti negativi di reddito, sulla base di incassi e pagamenti connessi ai corrispondenti ricavi e costi.
Il criterio di determinazione da applicare – Al fine di comprendere, in questo anno già iniziato, quali debbano essere le future componenti di reddito che determineranno la base imponibile, sarà quindi necessario monitorare incassi e pagamenti.
Appare tuttavia importante evidenziare che nel caso di incassi e pagamenti con mezzi tracciabili, vi sono margini temporali e date che a volte si è in dubbio a considerare. Ci riferiamo ad esempio alle “data valuta” e “data operazione”, ad esempio di talune operazioni presenti sui conti correnti bancari dei contribuenti, oppure alle date di addebito successive all’acquisto, nel caso di operazioni regolate a saldo con carta di credito.
Quale delle date considerare come effettivo incasso o pagamento?
A tal proposito distingueremo fra le diverse forme di regolazione di debiti/crediti.
Gli assegni (bancari o circolari) – In relazione e dette modalità di pagamento, occorre subito dire che rileva la data in cui l’assegno circolare o bancario vengono consegnati all’imprenditore/società.
Infatti, circa la corretta imputazione temporale di un ricavo percepito sotto forma di assegno, si reputa che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del beneficiario, si verifichi all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente (cioè dal debitore al creditore), mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente dell’imprenditore, cioè del destinatario dell’assegno, intervenga in un momento successivo (o addirittura in un diverso periodo d’imposta). Ciò è quanto dispone anche la Risoluzione 138/E/2009.
Per chiarire con un esempio:
data fattura 30.11.2017
data consegna dell’assegno al soggetto creditore: 31.12.2017
data versamento dell’assegno 02.01.2018
rilevanza temporale: anno 2017, nulla rilevando nel 2018.
Il bonifico bancario – Il bonifico consiste in una operazione elettronica in base alla quale in una determinata data la somma di denaro dovuta “migra” dal conto corrente del debitore al conto corrente del creditore. Detta data è la c.d. “data dell’operazione” che si riscontra sugli estratti conto.
La “data valuta”, invece e quella data a decorrere dalla quale la somma cessa di produrre interessi, sul conto del debitore e inizia a produrre interessi sul conto del creditore. Essa ricopre solo valenza dal punto di vista bancario e contrattuale fra correntista e istituto di credito.
Ciò che rileverà a fini fiscali dovrà essere la “data operazione”, sia per il debitore, ai fini del pagamento, sia per il creditore, ai fini dell’incasso, a nulla rilevando la “data valuta”.
L’utilizzo di carte di credito – La carta di credito è una tessera emessa da una banca o da un altro ente creditizio che dà diritto al possessore di ottenere beni o servizi per mezzo di ordini di pagamento.
Gli permette, in pratica di effettuare acquisti, senza usare altre modalità di pagamento quali contanti, assegni ecc.. Il pagamento mediante l’utilizzo di carte di credito è caratterizzato dalla differenziazione tra il momento in cui il percipiente si vede accreditate le somme e quello in cui il titolare della carta si trova addebitato la somma sul proprio conto corrente. Infatti, l’addebito al titolare della carta dell’importo speso in un dato periodo avviene successivamente all’atto di acquisto (nel più dei casi entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione).
In questo caso, e anche ai sensi di quanto previsto dalla Risoluzione 77/E/2007, il momento rilevante a fini fiscali non coincide con l’addebito, il mese successivo, sul conto corrente del soggetto che effettua il pagamento, quanto, piuttosto, coincide con il momento in cui il soggetto stesso, titolare della carta, manifesta la propria volontà di voler regolare l’operazione con la carta di credito medesima, cioè la utilizza all’atto dell’acquisto.
Quindi, per intenderci:
data fattura 31.12.2017
data utilizzo carta di credito 31.12.2017
data dell’addebito 15.01.2018
rilevanza temporale: anno 2017, nulla rilevando nel 2018.
La stessa cosa dicasi per colui che riceve il pagamento. Egli dovrà considerare per incassata la propria fattura emessa nella data in cui il cliente effettua il pagamento a mezzo carta di credito.
Una precisazione – Vero è che i documenti di prassi citati si riferiscono al caso specifico di professionisti, tuttavia appare il caso di evidenziare che il principio di cassa è, più o meno, il medesimo, pertanto si ritiene ora, in assenza di chiarimenti, di dover applicare le medesime regole anche ai contribuenti in contabilità semplificata che dovranno applicare il regime di cassa.
Fonte: Fiscalfocus