Nuovo forfait: condizioni di accesso e permanenza

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Se la disposizione sarà confermata nel testo approvato definitivamente potranno accedervi, imprese individuali e professionisti che nell’anno 2018 avranno conseguito ricavi e compensi in misura non superiore a 65.000 euro. L’incremento della soglia rappresenta la modifica che ha catalizzato la maggiore attenzione degli operatori, ma in realtà, l’intervento del Legislatore è ben più incisivo avendo in gran parte riscritto le condizioni che rendono possibile accedere al regime forfetario. Il Legislatore ha ben compreso che l’intervento sul limite, ora elevato a 65.000 euro, non poteva rimanere isolato. Se il Legislatore non avesse contestualmente rimosso alcune condizioni che in passato hanno impedito a numerosi contribuenti di fruire del regimeforfetario, gli effetti della nuova disposizione sarebbero stati completamente vanificati.La cancellazione dei limiti: le spese per i dipendenti, i collaboratori e i beni strumentali. Al fine di produrre ricavi o compensi fino a 65.000 euro, è molto probabile che il contribuente siavvalga di lavoratori dipendenti o di collaboratori. Inoltre l’incremento dell’attività potrebberendere necessario l’impiego di beni strumentali il cui costo di acquisto risulterebbe superioreall’attuale limite di 20.000 euro.Il Legislatore prevede di sostituire l’intero comma 54 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre2014 che, nella formulazione attualmente in vigore, indica due limiti. Questi massimali, ove non rispettati, impediscono l’accesso al regime forfetario.In particolare, secondo quanto previsto dal comma 54 ancora oggi in vigore, i contribuentidevono aver sostenuto “spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settemb re 2003,n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collab oratori di cui all’articolo 50,comma 1, lettere c) e c-b is), del testo unico delle imposte sui redditi, …”. Se il contribuente oggi sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importo superiore al predetto limitedi 5.000 euro, non può applicare il forfait.La Legge di Bilancio 2019 sostituisce integralmente il comma 54 in rassegna eliminando sia ilmassimale relativo alle spese di lavoro dipendente, sia il limite di 20.000 euro previsto per ibeni strumentali. Il contribuente può dunque avvalersi di lavoratori dipendenti o collaboratorisostenendo la relativa spesa anche se di importo superiore a 5.000 euro. Tale circostanza nonrappresenta più una condizione ostativa che quindi non impedisce, con decorrenza dalprossimo anno, di accedere al nuovo regime forfetario.Lo stesso dicasi per l’acquisto di beni strumentali che potranno essere utilizzati nell’eserciziodell’attività, senza impedire l’accesso al forfait, anche se il costo sostenuto ha superato ilpredetto limite di 20.000 euro.La disposizione attualmente in vigore prevede che “i beni, detenuti in regime di impresa o artee professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione eper l’uso personale o familiare del contrib uente, concorrono nella misura del 50 per cento; …”.Tale previsione rende il “vecchio” limite agevolmente superabile.Ora la Legge di Bilancio 2019 è intervenuta con l’intento di rendere ininfluente, con decorrenzadall’anno 2019, il superamento della predetta soglia. Il contribuente potrà aver sostenutoanche spese di importo superiore a 20.000 euro, ma la circostanza non impedirà di accedereal regime forfetario.

Il superamento della soglia di ricavi di 65.000 euro: l’uscita dal regime.

Non sono previste novità nell’ipotesi in cui il contribuente superi la soglia di ricavi o dicompensi pari a 65.000 euro. Si verificherà l’uscita dal regime forfetario, ma con decorrenzadal 1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello in cui è stato superato il predetto limite.Tuttavia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i contribuenti che avranno conseguito ricavi opercepito compensi per un importo compreso tra 65.001 e 100.000 euro, potranno applicareun’imposta sostitutiva pari a 20 per cento. Si tratta di un’ulteriore “tappa” di avvicinamento allaFLAT TAX, anche se il reddito, sottoposto al prelievo sostitutivo del 20 per cento dovrà esseredeterminato analiticamente effettuando la differenza tra ricavi o compensi e le relative spese.

I coefficienti di redditività

Non è stata prevista alcuna variazione per i coefficienti di redditività. Sono applicabili quelli giàin vigore differenziati a seconda della tipologia di attività. Gli esercenti arti e professionicontinuano ad applicare il coefficiente di redditività del 78 per cento.

Fonte: Fiscal Focus