È riconosciuto ai soli soggetti che hanno fruito del contributo DL Rilancio.
L’art. 2 del DL 18 dicembre 2020 n. 172 (c.d. DL “Natale”) riconosce un nuovo contributo a fondo perduto destinato “all’attività dei servizi di ristorazione”, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal medesimo DL per contenere la diffusione dell’epidemia nel periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 (si veda “Italia rossa nei festivi e prefestivi e arancione fino al 6 gennaio” del 19 dicembre).
Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DL 172/2020), hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL 172/2020 (si veda la tabella in calce all’articolo).
Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. DL “Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del DL n. 34/2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.
Il contributo è comunque riconosciuto nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021.
La disposizione agevolativa prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020. Sono quindi applicabili anche al contributo in esame le disposizioni in materia di sanzioni e controlli del precedente contributo.
Contributo fiscalmente irrilevante
Inoltre, per effetto del richiamo all’art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Viene espressamente disposto che le disposizioni di cui all’art. 2 del DL 172/2020 si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche. Ne consegue che anche tale agevolazione concorre al limite di 800.000 euro previsto per impresa.
Codici Beneficiari:
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Fonte: Eutekne.Info