Il nuovo codice della Crisi di Impresa, approvato in esame definitivo, in attuazione della Legge n. 155/2017, il 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri, all’articolo 15 rubricato “Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati” ha stabilito che, qualora i debiti per IVA, per i contributi previdenziali e per i crediti affidati all’Agente della Riscossione superano determinate soglie, l’ente deve darne comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. L’ente deve comunicare al debitore che, la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante, e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3-bis, del D.Lgs. n. 462/97 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si procederà d’ufficio alla segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa).
Esposizione debitoria
Al comma 2, del citato articolo 15, viene chiarito che, l’esposizione debitoria è di importo rilevante:
-per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000,00 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000,00 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000,00 di euro, non inferiore a euro 100.000,00, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000,00 di euro;
-per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000,00;
-per l’Agente della Riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del nuovo codice della Crisi di Impresa, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000,00 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000,00.
Come chiarito in precedenza, qualora decorsi novanta giorni il debitore non abbia dato prova di aver estinto il proprio debito, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi e dell’insolvenza, i creditori pubblici procedono senza indugio alla segnalazione all’OICR. I citati creditori pubblici qualificati sono esonerati dall’obbligo di segnalazione se il debitore fornisce prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso Pubbliche Amministrazioni di ammontare pari ad almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dalla legge. Si vuole così tener conto della situazione patrimoniale complessiva dell‘imprenditore ed evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte della stessa Amministrazione.
Fonte: Fiscal Focus