Come noto, mediante l’istituzione di un trust, un soggetto detto disponente, si spossessa dei propri beni trasferendone la titolarità ai fini della gestione ad un soggetto terzo, detto trustee, per perseguire finalità meritevoli di tutela.
Il trustee gestisce e custodisce il patrimonio inserito in trust e al termine dell’istituto trasferisce il patrimonio ai beneficiari.
Da sempre ci si è chiesti se l’imposta di donazione relativa al trasferimento gratuito di proprietà dovesse essere corrisposta nella fase iniziale, quando i beni passano dal disponente al trustee, o in fase finale, quando il trustee trasferisce detti beni ai beneficiari.
In assenza di una norma puntuale a riguardo, l’Amministrazione finanziaria si è sempre esposta prevedendo che tale imposta debba essere corrisposta nella fase iniziale di trasferimento, quando cioè i beni vengono passati dal disponente al trustee, facendo in ogni caso riferimento, ai fini delle aliquote e delle franchigie applicabili, al rapporto di parentela esistente tra i disponenti e i beneficiari del fondo in trust se individuati (C.M. 48/E/2007; C.M. 3/E/2008).
Anche l’orientamento giurisprudenziale sembrava aver assunto una posizione inamovibile con alcune ordinanze del 2015 ed una sentenza ad inizio 2016 (n. 3737/2015 – n. 3735/2015 – n. 3886/2015 – n. 4482/2016). Questi pronunciamenti, avallando la tesi dell’Agenzia delle Entrate, prevedevano che la diposizione di beni in trust dovesse scontare l’imposta di donazione appunto nella fase iniziale. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale imposta va applicata in sede di costituzione del Trust perché afferente al solo vincolo; una delle Ordinanze citate precisava peraltro che si trattava di un’imposta “nuova” sui vincoli equiparabile all’imposta di donazione.
Pertanto, indipendentemente dal realizzo o meno di una maggior capacità contributiva in capo al “donatario”, secondo i giudici l’imposta di donazione deve trovare applicazione già quando viene istituito un vincolo su un determinato patrimonio, di fatto collegando la maggior capacità contributiva non tanto all’arricchimento, quanto alla mera creazione del vincolo.
Ad ottobre 2016, però, sembra giungere una svolta. La Cassazione con sentenza n. 21614/2016 si discosta dalle conclusioni riportate dai giudici precedenti. In tale ultima sentenza i giudici esprimono un chiaro dissenso precisando che “nemmeno può condividersi l’interpretazione letterale del D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6^ al cui avviso sarebbe stata istituita un’autonoma imposta ‘sulla costituzione dei vincoli di destinazione’ (…) e avente come presupposto la loro mera costituzione.”
La Corte conclude precisando [in maniera che sembrava potersi definire innovativa e definitiva] che “il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D. Lgs. n. 346 cit., art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari.” Pertanto, l’imposta di donazione andrebbe corrisposta in fase finale, quando quindi il trustee trasferisce il patrimonio detenuto in trust ai beneficiari dell’istituto stesso.
In un panorama che ormai sembrava prendere una piega differente rispetto alle Ordinanze 2015, giunge una nuova sentenza, seppure di merito. La CTR Roma n. 9525 depositata il 28/12/2016 torna, infatti, sul punto.
Nello specifico, la Commissione di Roma evidenzia la “volontà del legislatore” in merito all’imposta di donazione, ricordando come questa debba trovare applicazione sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, donazione o a titolo gratuito e “sulla costituzione di vincoli di destinazione”. La Commissione peraltro rievoca l’orientamento interpretativo delle Ordinanze 2015 e inizio 2016 citate sopra, precisando che in forza di questi pronunciamenti, “accanto alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, è stata istituita una nuova fattispecie impositiva, avente ad oggetto per l’appunto gli atti con vincoli di destinazione”.
Il Collegio conclude precisando di essere consapevole della “non univocità” degli orientamenti interpretativi in materia, citando a questo punto anche la Cassazione 21614/2016, ma prende una posizione completamente opposta ritenendo che “l’imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli. Pertanto, avendo riguardo ad un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello preso di mira dall’imposta sulle successioni e donazioni”.
Fonte: Fiscalfocus