Premessa – In data 16.02.2017 è stata posta la fiducia al Senato, al decreto c.d. Milleproroghe, il quale posticipa l’entrata in vigore o l’abolizione di determinate norme.
I modelli INTRAST acquisti – In particolare i modelli INTRASTAT relativi agli acquisti, risultano particolarmente difficoltosi da abbattere.
Eliminati, in origine, con il DL 193/2016, a far data dall’ 1.1.2017, gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di cui all’art. 50, co. 6, DL 331/93, sono stati oggetto di una specifica nota dell’Agenzia delle Dogane, la quale affermava, con precisione e dovizia di particolari che gli ultimi modelli INTRASTAT da trasmettere, in ottemperanza alla normativa vigente, dovessero essere quelli relativi all’ultimo periodo del 2016, anche se la loro scadenza ricorreva nel 2017, poiché la norma novellata e da poco introdotta non aveva previsto alcun periodo di competenza di abolizione, ma aveva solo stabilito una decorrenza generica di abolizione dall’ 1.1.2017, il che aveva fatto presagire che addirittura l’ultimo periodo dell’anno 2016 in scadenza nel 2017, potesse essere attratto da tale norma.
Tuttavia, ciò non è stato, poiché l’Agenzia delle Dogane, con tale nota ha ristabilito l’ordine chiarendo che almeno l’ultimo periodo, dicembre 2016 o ultimo trimestre 2016 andassero comunicati.
La novità del Milleproroghe appena approvato dal Senato – è parola del resoconto stenografico redatto nella seduta del 16.02 del Senati quanto segue:
“…senza le dichiarazioni INTRASTAT, …, le verifiche dell’Agenzia delle Dogane e della G.d.F. mirate alla lotta all’evasione saranno più difficili e i risultati sin qui conseguiti non saranno più tali. Senza i dati statistico/fiscali delle dichiarazioni INTRASTAT, l’automatismo (INTRA/VIES) che evidenzia le anomalie, le incongruenze relative ad ipotetici «scambi carosello» di beni e servizi verrà a mancare”.
Alla luce di quanto appena riportato, è notizia dell’ultim’ora che sono stati prorogati fino al 31.12.2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del Decreto-Legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016.
Quanto era stato stabilito dal DL 193/2016, cioè l’eliminazione dall’1.1.2017 degli elenchi INTRASTAT sugli acquisti, poi convertito in legge, ora è nuovamente prorogato sotto forma di obbligo di presentazione, la quale fattispecie rappresenta quindi una continuità rispetto al passato, cioè un obbligo, mensile o trimestrale.
Intrastat e nuovo spesometro – detto quanto sopra, e cioè che almeno fino al 31.12.2017 non ci libereremo dei modelli INTRASTAT acquisti, vale anche la pena in questa sede fare un piccolo riferimento al nuovo spesometro.
• Lo statuto del contribuente ammette che non si debba procedere a comunicazione aggiuntive se i dati di dette comunicazioni sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria,
• Ragion per cui, rispetto a quanto detto sopra, molte delle informazioni che erano escluse dallo spesometro perché già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, potevano venire esonerate, dietro apposito provvedimento, dallo spesometro.
• Relativamente invece al “nuovo spesometro”, dal momento che esso è entrato in vigore in concomitanza con l’eliminazione dell’obbligo di presentazione del modello INTRASTAT, si è pensato che fosse gioco forza che detti dati non più comunicati a mezzo dell’INTRASTAT dovessero venire ora comunicati a mezzo del nuovo spesometro.
Ora ci si chiede, se il modello INTRASTAT acquisti continua ad avere validità e ad obbligare i contribuenti alla sua presentazione, ciò comporta che detti dati siano, come nel passato, già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e pertanto sarà necessario un apposito provvedimento al fine di derogare l’indicazione di detti dati nel nuovo spesometro? Oppure nel dubbio si procederà comunque alla comunicazione di essi indipendentemente da tutto?
Fonte: Fiscalfocus