Lotteria dei corrispettivi, la partenza slitta al 1° luglio 2020 con nuovi cambiamenti in vista

Nuova battuta d’arresto per la lotteria dei corrispettivi: con emendamento presentato dal D.L. 124/2019 in VI Commissione Finanze, cambia nuovamente il quadro d’insieme, tra “aggiustamenti” normativi di poco conto, nuovi termini e nuove modalità di verifica dell’operato degli esercenti, che destano ulteriori preoccupazioni. Il Codice lotteria, e non codice fiscale – Innanzi tutto, come avevamo segnalato all’atto dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 739122 del 31 ottobre 2019, il testo del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 necessitava di un aggiornamento per conformarsi all’impostazione definita alcuni giorni dopo dal Provvedimento stesso. In sostanza, il testo del D.L. 124/2019 poneva ancora, quale condizione per la partecipazione alla lotteria, che il consumatore richiedesse all’esercente l’inserimento del proprio codice fiscale al momento dell’emissione del documento commerciale. Con il successivo Provvedimento, anche a seguito delle indicazioni del Garante per la Privacy, è stato specificato che ai fini della lotteria non dovrà essere comunicato il codice fiscale, bensì un apposito codice lotteria che ciascun contribuente dovrà richiedere tramite il “portale della lotteria”, ovvero un nuovo sito (ad oggi non attivo) tramite il quale verranno forniti a richiesta i codici, presumibilmente rese note le estrazioni e altro ancora, come vedremo nel seguito. La modifica in oggetto non presenta carattere di novità; essa, infatti, altro non fa che aggiornare il tenore del D.L. 124/2019 che, all’atto della sua promulgazione, come si è detto non prevedeva l’esistenza del codice lotteria. Di ben altra portata, invece, solo le ulteriori indicazioni che emergono dall’emendamento stesso e che nel seguito andiamo a riportare. Avvio della lotteria al 1° luglio 2020, per tutti – Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 739122/2019 aveva già previsto, ma solo in determinate condizioni, lo slittamento della lotteria dalla data originariamente prevista, ovvero 1° gennaio 2020, al 1° luglio 2020. In tale sede, infatti, per questione di privacy, era stato disposto il divieto per i soggetti che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS di inviare i dati utili ai fini della lotteria dei corrispettivi. Questo rinvio, ora, perderebbe di senso, posto che nell’emendamento presentato al D.L. 124/2019 viene previsto che l’intera operazione della lotteria venga posticipata, per tutti, al 1° luglio 2020. Per quanto sopra, viene spontaneo domandarsi quale dovrà essere il comportamento da parte dei contribuenti, che da un lato si vedono obbligati, ai sensi del Provvedimento sovra citato, ad adattare tutti i Registratori Telematici alle nuove esigenze della lotteria (codice lotteria in luogo di codice fiscale) entro il 31 dicembre 2019 (sostenendo ancora una volta costi aggiuntivi), mentre parrebbe che la lotteria possa partire concretamente solo sei mesi dopo.

Portale della Lotteria: segnalazione dell’esercente infedele o delazione?- Da ultimo, gli interventi volti ad evitare che gli esercenti tengano un comportamento “non collaborativo”, tale da poter sabotare il buon esito della lotteria. A mente di quanto già presente nel vigente testo del D.L. 124/2019 (articolo 20), l’esercente che rifiuti di inserire il codice lotteria del contribuente, o che non adempia alla trasmissione telematica dei dati ai fini della lotteria stessa, è passibile di sanzione amministrativa nella misura da euro 100 a euro 500, senza il beneficio del cumulo in caso di ripetute violazioni (non si applica l’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Con emendamento proposto al medesimo articolo 20 del D.L. 124/2019 si vuole introdurre la previsione che il consumatore possa segnalare l’avvenuto rifiuto di inserire il codice della lotteria da parte dell’esercente. La segnalazione potrà essere inoltrata tramite il “portale della lotteria”, e comporterà il fatto che l’informazione potrà essere utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Si tratta di un passaggio estremamente delicato, poiché potrebbe lasciare ampio spazio a comportamenti delatori. Posto che le modalità di segnalazione non sono ancora analiticamente definite, riteniamo che, come minimo, il segnalatore dovrebbe essere obbligato ad allegare il documento commerciale relativo alla transazione per la quale si è visto opporre il rifiuto all’inserimento del codice lotteria, diversamente è evidente che potrebbe essere molto semplice far partire segnalazioni fasulle. D’altro canto, il rifiuto potrebbe essere conseguenza del fatto che il documento commerciale non è stato emesso affatto, e quindi ci si trova d’innanzi ad una questione di difficile soluzione. Problematiche si ravvisano anche nel caso in cui venga richiesto di indicare il documento commerciale: infatti, come potrà dimostrare l’esercente che la segnalazione non è corretta in quanto il codice lotteria non è stato indicato perché il cliente stesso non lo ha fornito? Il quadro delineato è paradossale: se prima l’esercente doveva preoccuparsi di tutto il lavoro aggiuntivo legato alla gestione imposta della lotteria dei corrispettivi, e quindi “sperare” che il cliente non richiedesse tale inserimento, ora potrebbe invece doversi preoccupare laddove tale codice non venisse fornito, perché la mancata indicazione del codice lotteria potrebbe poi dare luogo, in seguito, ad una segnalazione legata ad un presunto rifiuto all’inserimento, rifiuto che in realtà l’esercente non ha espresso. In ogni caso, molto dipenderà dal peso che a tali segnalazioni verrà dato, segnalazioni che ci auguriamo vengano interpretate con la massima prudenza da parte degli organi verificatori. In conclusione, i lettori ci perdoneranno una considerazione amara: quando riusciremo a capire come sarà effettivamente la lotteria degli scontrini, la lotteria l’avremo vinta noi, ma comunque vada gli esercenti avranno perso – quanto meno – un sacco di tempo dietro l’ennesimo strumento che si preannuncia, in pieno stile italiano, nuovamente foriero di inutili appesantimenti e spese, la cui utilità si fa davvero fatica a comprendere.

Fonte: Fiscal Focus