L’obbligo di numerazione delle fatture di acquisto

La Circ. n. 14/E del 2019 ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, ma più in generale ha preso in esame anche le modifiche ai fini Iva apportate ad opera del D.L. n. 119/2019. In particolare, le indicazioni hanno interessato anche l’art. 13 del citato decreto – legge che ha abrogato l’obbligo di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.

Il documento di prassi non ha però risolto i dubbi circa la sussistenza dell’obbligo di numerazione delle fatture passive ricevute dai contribuenti forfetari, dagli ex minimi e dagli enti associativi che si avvalgono del regime forfetario ex L. n. 398/1991.

La registrazione degli acquisti: la Circ. n. 14/E.

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha osservato come l’art. 13 citato, nel modificare l’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, abbia abrogato l’obbligo di numerazione delle fatture di acquisto. Le ragioni dell’intervento normativo sono intuibili anche se il documento di prassi non fornisce alcuna spiegazione. Il formato XML della fattura elettronica presenta, come principale caratteristica, l’impossibilità di modificare il documento. Conseguentemente non sarebbe stato materialmente possibile, se non tramite una procedura oltremodo onerosa, numerare le fatture di acquisto ricevute. Inoltre, incrociando i dati del file trasmesso al SdI, con il registro delle fatture di acquisto, si riesce ad associare in altro modo i documenti passivi ricevuti con le annotazioni contabili nel registro degli acquisti. In buona sostanza l’univocità tra i documenti ricevuti e registrati è comunque assicurata dal sistema. Per tale ragione e per esigenze di semplificazione il legislatore è intervenuto abrogando il predetto obbligo.

La Circ. n. 14/E in rassegna ha poi ancora precisato che “il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati […]”. I contribuenti forfetari L’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna indicazione sull’abrogazione dell’obbligo di numerazione relativamente ai contribuenti che determinano il reddito secondo i criteri forfetari di cui all’art. 1 della Legge n. 190/2014. E’ possibile individuare più di un’argomentazione che depone in senso favorevole alla sussistenza dell’obbligo di numerazione delle fatture ricevute dai predetti contribuenti. In primis deve essere osservato come l’intervento normativo ha cancellato l’obbligo in questione di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Invece i forfetari sono tenuti all’adempimento della fatturazione sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2014. In secondo luogo i contribuenti forfetari sono esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto ricevute. Non è dunque possibile “associare” i documenti ricevuti con le annotazioni contabili. L’obbligo di numerazione assolve quindi alle esigenze di controllo nei confronti dei predetti contribuenti forfetari. Deve poi ancora considerarsi che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/E del 2019, i contribuenti forfetari non hanno alcun obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche eventualmente ricevute. Ciò anche nel caso in cui i predetti contribuenti abbiano indicato ai propri fornitori l’indirizzo PEC per l’invio del documento emesso in formato digitale. Sarà dunque sufficiente procedere alla stampa del documento, quindi alla materializzazione dello stesso, per poi apporre il numero progressivo di ricezione. I contribuenti in regime di vantaggio e gli enti associativi in regime forfetario ex L. n. 398/1991 La soluzione individuata per i contribuenti forfetari è valida anche per i contribuenti ex minimi che si avvalgono del regime di vantaggio e per gli enti associativi che si avvalgono del forfait ex L. n. 398/1991. I predetti contribuenti sono anch’essi esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto ricevute. Conseguentemente, permane anche in questo caso l’obbligo di numerazione delle fatture passive ricevute.

La Circ. n. 14/E in rassegna ha poi ancora precisato che “il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati […]”.

I contribuenti forfetari.

L’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna indicazione sull’abrogazione dell’obbligo di numerazione relativamente ai contribuenti che determinano il reddito secondo i criteri forfetari di cui all’art. 1 della Legge n. 190/2014. E’ possibile individuare più di un’argomentazione che depone in senso favorevole alla sussistenza dell’obbligo di numerazione delle fatture ricevute dai predetti contribuenti. In primis deve essere osservato come l’intervento normativo ha cancellato l’obbligo in questione di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Invece i forfetari sono tenuti all’adempimento della fatturazione sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2014. In secondo luogo i contribuenti forfetari sono esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto ricevute. Non è dunque possibile “associare” i documenti ricevuti con le annotazioni contabili. L’obbligo di numerazione assolve quindi alle esigenze di controllo nei confronti dei predetti contribuenti forfetari. Deve poi ancora considerarsi che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/E del 2019, i contribuenti forfetari non hanno alcun obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche eventualmente ricevute. Ciò anche nel caso in cui i predetti contribuenti abbiano indicato ai propri fornitori l’indirizzo PEC per l’invio del documento emesso in formato digitale. Sarà dunque sufficiente procedere alla stampa del documento, quindi alla materializzazione dello stesso, per poi apporre il numero progressivo di ricezione.

I contribuenti in regime di vantaggio e gli enti associativi in regime forfetario ex L. n. 398/1991.

La soluzione individuata per i contribuenti forfetari è valida anche per i contribuenti ex minimi che si avvalgono del regime di vantaggio e per gli enti associativi che si avvalgono del forfait ex L. n. 398/1991. I predetti contribuenti sono anch’essi esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto ricevute. Conseguentemente, permane anche in questo caso l’obbligo di numerazione delle fatture passive ricevute.

Fonte: Fiscal Focus