LITI TRIBUTARIE: VIETATE LE NOTIFICHE VIA PEC

È inammissibile l’appello tributario notificato a mezzo posta elettronica certificata in quanto la notifica a mezzo Pec, nel processo tributario, allo stato non è ancora operativa. A dirlo è stata la Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza 1711/34/2016 (presidente Sacchi, relatore Bonavolonta).
La Ctp di Milano ha dichiarato inammissibili tre ricorsi poi riuniti perché notificati a mezzo posta prioritaria e non con raccomandata con ricevuta di ritorno, non consentendo, in questo modo, ai giudici di valutare la tempestività nella proposizione degli stessi.
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente notificando – e trasmettendoli all’agenzia delle Entrate di Milano a mezzo Pec in data 27 luglio 2015 – tre separati ricorsi, uno per ciascun anno di imposta.
La Ctr di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello poiché notificato in modo difforme da quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 53, comma 2 e 20, commi 1 e 2 del Dlgs 546/92 in quanto la notifica a mezzo Pec, allo stato non è ancora operativa, per cui l’appello doveva essere notificato all’ufficio ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Vale la pena evidenziare che il Mef, con la circolare 2/DF dell’11 maggio 2016, ha emanato le linee guida che forniscono spiegazioni sul Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) e forniscono indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzi dei servizi del Processo tributario telematico (Ptt). Ed infatti, dal 1° dicembre 2015, nelle Commissioni tributarie delle Regioni Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sigit, di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’applicativo Ptt.
Giova tuttavia precisare che in questa prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali (entro il 2016 sarà esteso ad Abbruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto). In base a questo principio. ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attive tali modalità.
In buona sostanza, fermo restando il principio di facoltatività appena descritto, in base alle disposizioni contenute nel regolamento 163/2013, qualora sia la parte ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d’appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, in base agli articoli 10 e 11 del regolamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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