Premessa – I commi dal 9 a 13 della Legge di Stabilità 2017 introducono un nuovo beneficio fiscale per le imprese, ossia il c.d. iperammortamento. Si tratta di una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. A tal proposito si ricorda che la maggiorazione è intesa solo ai fini fiscali e non anche civilistici.
In particolare deve trattarsi di beni inclusi nell’allegato A della stessa Manovra di Bilancio (si veda tabella n. 1 allegata in fondo alla pagina).
Il requisito temporale – Fermo restando che, ai fini del beneficio, deve trattarsi di bene strumentale nuovo, intendendo come tale quello destinato ad essere utilizzato in maniera durevole ed atto ad essere impiegato come strumento di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa (Circolare 5/E del 19 febbraio 2015) ed inoltre contraddistinto dal requisito della novità (ossia non deve essere mai stato utilizzato né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto), altro requisito fondamentale da rispettare è quello temporale, ossia è necessario che l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2017.
Tuttavia, l’agevolazione è ammessa anche qualora il bene sia acquistato oltre il 31/12/2017 ma entro il 30 giugno 2018. Ma in tal caso è necessario che:
· l’ordine di acquisto sia stato accettato dal fornitore entro il 31 dicembre 2017;
· entro il 31 dicembre 2017 siano stati corrisposti al fornitore acconti nella misura pari almeno al 20% dell’investimento.
Entrambe le predette condizioni devono essere rispettate congiuntamente.
Si tenga inoltre presente che, con la stessa Legge di Stabilità 2017, il legislatore ha altresì previsto, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che investono in beni immateriali strumentali nuovi, la possibilità di procedere a un ammortamento (fiscale) di questi beni applicando la maggiorazione del 40% (superammortamento). In particolare deve trattarsi di quei beni inclusi nell’allegato B della Legge (si veda tabella n. 2 allegata in fondo), ossia software funzionali a favorire una transizione verso i processi tecnologici di cui all’allegato A. Anche in tal caso deve essere rispettato lo stesso requisito temporale visto per l’iperammortamento.
Le attestazioni necessarie – Ad ogni modo, ai fini dell’applicazione dell’iperammortamento e dell’eventuale superammortamento previsto per i beni immateriali, è stabilito che l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Se, tuttavia, trattasi di acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, sarà, invece, necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. La dichiarazione del rappresentante legale o la perizia, servono ad attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai citati allegati A o B della Manovra ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa).
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in quest’ultimo caso, l’agevolazione potrà essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione).
Fonte: Euroconference News