Entro il 31 dicembre prossimo i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
A ricordarlo è il comunicato stampa n. 187 del Ministero dell’Economia e delle finanze, reso noto il 22 novembre 2018.
Tale adempimento, si ricorda, è sancito dal nuovo art. 49 comma 12 del DLgs. 231/2007, come sostituito dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 90/2017.
A decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del DLgs. 90/2017, infatti, è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di de- posito bancari o postali al portatore, che, ove esistenti, dovranno essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
Al riguardo, il Dipartimento del Tesoro, nella FAQ n. 6, pubblicata il 3 ottobre 2017, ha precisato che, a decorrere dalla suddetta data del 4 luglio 2017:
- i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
- nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo art. 49 (3.000 euro);
- alla prima occasione utile – quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore – banche e Poste Italiane spa sono tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.
Si rammenta, inoltre, che banche e Poste Italiane spa continuano a essere tenute, durante il periodo transitorio, a monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, anche in funzione di quanto spe- cificato dall’art. 35 comma 1 terzo periodo del DLgs. 231/2007, laddove è precisato che “il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.
La violazione di tali indicazioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro (nuo- vo art. 63 comma 2 del DLgs. 231/2007).
A fronte di tutto ciò, il Ministero sottolinea che entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane spa che hanno emesso il libretto e scegliere tra le seguenti modalità di estinzione:
- chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Libretti inutilizzabili dopo il 31 dicembre 2018
Dopo il 31 dicembre 2018, invece, i libretti al portatore diventeranno inutilizzabili.
Vale a dire che banche e Poste italiane spa non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Peraltro, ai sensi del nuovo art. 68 del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Mini- stero dell’Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
Fonte: Eutekne