LETTERE D’INTENTO: NUOVA MODULISTICA DAL 1 MARZO 2017

Premessa – Con provvedimento, del 2.12.2016, n. 213221 l’Agenzia delle Entrate, è stato introdotto un nuovo modello di comunicazione di lettera d’intenti ad uso degli esportatori abituali.

Con la risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016 sono forniti i primi chiarimenti, a causa dei dubbi esposti dalle associazioni di categoria circa l’utilizzo di detti nuovi modelli.

La decorrenza dell’utilizzo – Il nuovo modello entrerà in uso dal 1.3.2017

Cosa è cambiato rispetto alla precedente versione – Nelle immagini riportate si nota come l’unica variazione sia quella della scomparsa nella nuova versione, in vigore dal 1.3.2017, del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un determinato periodo dell’anno (dal… al…).

Nelle motivazioni a corredo del provvedimento si legge:

“Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.

La Risoluzione 120/E – Nonostante la nuova modulistica sia pressoché uguale rispetto alla precedente, si sono resi necessari chiarimenti, pertanto con la Risoluzione 120/E sono state fornite le indicazioni di massima circa l’utilizzo, in fase transitoria del vecchio e del nuovo modello. Da tali indicazioni emerge in particolare, che alcuni esportatori abituali, i quali, come d’abitudine, entro il termine dell’anno precedente inviano ai propri fornitori la lettera d’intenti con l’indicazione del periodo successivo durante il quale fatturare ex art. 8, co.1, lett.c, saranno costretti a riemettere nuovamente la lettera d’intenti.

In particolare:
·          Uso del vecchio modello per lettere d’intento presentate relativamente ad operazioni dall’1.1.2017 al 28.2.2017 (soluzione ammessa) – Come detto, il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
·          Uso del vecchio modello per lettere d’intento presentate relativamente ad operazioni dall’1.1.2017 al 31.12.2017 (richiesta valida solo fino al 28.02.2017) – Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da…al…” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017 – come si vede nell’immagine), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello. Al momento, purtroppo non è disponibile il software da utilizzare relativo a detta nuova modulistica, pertanto, si consiglia eventualmente di riemettere la lettera d’intenti su vecchio modello ma indicandone l’ammontare delle operazioni per le quali l’esportatore non vuole si applichi l’IVA, in luogo del periodo come fatto in precedenza.
·          Per lettere d’intento presentate relativamente ad un determinato ammontare di operazioni o per una sola operazione (soluzione ammessa)- Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro” (campi rimasti inalterati nel nuovo modello, rispetto al vecchio, come evidenziato nelle immagini), la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente:
–  per la sola operazione;
–  per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere  presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
·          L’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Attenzione- Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento.

Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Fonte: Fiscalfocus

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *