Si avvicina il mese di agosto, e con esso (si spera) qualche giorno di pausa. Occorre tuttavia fare i conti con i tempi della fatturazione elettronica che dal 1° luglio 2019, impongono – in caso di fatturazione immediata – che la trasmissione al Sistema di Interscambio del file fattura sia effettuata entro 12 giorni dalla data della fattura stessa.
Ecco, dunque, la preoccupazione: “E se il cliente paga mentre sono in ferie? Come faccio ad emettere e-fattura nei termini?”.
Facciamo dunque chiarezza sul corretto comportamento da tenersi, a seconda delle situazioni, onde evitare di incorrere in sanzione per tardiva fatturazione, avvalendoci di alcuni esempi.
Caso 1: bonifico ricevuto il 5 agosto, non è stata emessa proforma in precedenza In questo caso, non vi è altra alternativa che procedere con l’emissione di fattura immediata, posto che l’incasso del corrispettivo fa scattare il presupposto dell’esigibilità dell’imposta. La fattura elettronica dovrà essere datata 5 agosto ed essere spedita al SdI entro 12 giorni di calendario da tale data.
Caso 2: emissione di proforma il 1° agosto. Il cliente paga con bonifico il 5 agosto. Posto che a monte dell’incasso del corrispettivo è stata emessa proforma, si rende applicabile la disposizione di cui all’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72, che prevede che “per le prestazioni di servizi individuab ili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto” si possa emettere un’unica fattura “recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che per “idonea documentazione” si considera tutto ciò che, a seconda dell’attività svolta, sia utile a tracciare la prestazione eseguita. Sul punto, l’Agenzia ha ulteriormente confermato in una FAQ che “Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica”.
Quindi, nel caso descritto, la fattura può essere emessa tranquillamente a settembre, entro il giorno 15. La data della fattura corrisponderà a quella di effettiva predisposizione della stessa, e in pari data avverrà l’invio. Quindi, in ipotesi, la fattura potrà essere datata 10 settembre, ed in pari data spedita, ed al suo interno si citerà la proforma precedentemente emessa e la data di incasso. Attenzione. Ciò non muta l’esigibilità dell’imposta: l’IVA a debito dovrà essere considerata nella liquidazione di agosto, ovvero nel mese in cui è sorto il presupposto di esigibilità in quanto il corrispettivo è stato incassato. Ovviamente, l’emissione di fattura differita è una facoltà, quindi in questo caso il professionista potrà emettere fattura immediata datata 5 agosto, e trasmetterla entro 12 giorni, oppure fattura differita entro il 15 settembre, datandola in data di emissione che in questo caso coincide con la data di trasmissione.
Caso 3: emissione di proforma nel mese di giugno 2019, il cliente paga con bonifico il 5 agosto. Valgono le medesime considerazioni di cui al caso 2. Infatti, per potersi avvalere (se lo si desidera) della fatturazione differita entro il 15 del mese successivo, il “mese successivo” non è quello di emissione della proforma, bensì il mese di effettuazione dell’operazione ai sensi della normativa IVA, ovvero quello in cui è avvenuto l’incasso. Infatti, non deve trarre in inganno la data esposta sulla proforma. L’esistenza stessa della proforma, emessa in una qualsiasi data anteriore all’avvenuto pagamento, serve infatti esclusivamente a soddisfare il requisito sussistenza di “idonea documentazione”. Quando, invece, al computo delle date, occorre fare riferimento al momento in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta (articolo 6 D.P.R. 633/72) che, nel caso di incasso di corrispettivi dovuti a fronte di prestazioni di servizi, corrisponde con il momento dell’effettivo pagamento. Quindi, nell’esempio prospettato, ciò che importa è che la proforma sia stata emessa ante incasso (e infatti è di giugno, mentre l’incasso avviene in agosto), e che l’incasso sia avvenuto in agosto – momento di esigibilità. La sussistenza delle due condizioni consente di emettere parcella differita entro il 15 settembre, richiamando nel corpo fattura non solo la proforma ma anche la data di incasso, elemento essenziale al fine di determinare il periodo di esigibilità e, conseguentemente, il termine entro il quale la fatturazione differita potrà essere effettuata.
Riassumendo: Alla luce di quanto sovra esposto, in conclusione, la fattura deve essere emessa in forma immediata (e quindi riportare la data pari a quella dell’avvenuto incasso ed essere spedita tassativamente entro 12 giorni) solo se in un momento antecedente al pagamento effettuato dal cliente non sia stata emessa proforma – circostanza, questa, abbastanza improbabile. In tutti i casi in cui, invece, a monte dell’incasso vi è stata emissione di proforma, è sempre possibile emettere parcella entro il giorno 15 del mese successivo a quello di avvenuto incasso, sempre ricordando di computare comunque l’imposta dovuta nella liquidazione relativa al mese di incasso e non in quello successivo di emissione di parcella differita.
Fonte: Fiscal Focus