L’istituto del trust, sebbene non disciplinato dal punto di vista civilistico, ha specifici obblighi fiscali a seguito della sua inclusione, operata dall’articolo 73 del Tuir, tra i soggetti passivi Ires. In particolare, la norma in questione prevede le seguenti tipologie:
•trust commerciali residenti (lettera b);
•trust non commerciali residenti (lettera c);
•trust non residenti, relativamente ai redditi prodotti in Italia (lettera d).
Tuttavia, ciò che effettivamente rileva ai fini della tassazione è l’individuazione o meno del beneficiario del trust, in quanto nel primo caso i redditi vengono imputati direttamente al soggetto designato, anziché al trust stesso. Si ricorda, infatti, che i soggetti interessati dall’istituto disciplinato dalla Convenzione L’Aja del 1° luglio 1985, sono principalmente tre: il disponente, il trustee e il beneficiario, in quanto il trust può essere definito come un rapporto giuridico tramite cui un soggetto (disponente o settlor) conferisce alcuni beni, amministrati da un altro soggetto (trustee) nell’interesse di un beneficiario o di un fine specifico. Nell’ipotesi in cui questo non sia individuato, il trust si definisce opaco, mentre in caso contrario il trust è trasparente. Tuttavia, possono anche essere costituiti trust misti, ossia istituti che presentano contemporaneamente caratteristiche dell’opaco e del trasparente.
La classificazione del trust è necessaria per individuare l’effettivo soggetto d’imposta, ma rileva anche ai fini di una corretta modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, in quanto variano i quadri e i modelli da redigere. In particolare, se commerciale andrà presentato Redditi Sc, mentre qualora l’attività svolta non sia commerciale, la dichiarazione da trasmettere è Redditi Enc.
Individuato il modello, occorre verificare se si tratta di un trust opaco o trasparente ed indicarlo nel frontespizio, utilizzando i seguenti codici:
•«1» per il trust opaco;
•«2» per il trust trasparente;
•«3» per il trust misto.
Nella prima ipotesi, il soggetto tenuto al versamento dell’Ires nelle misure ordinarie (aliquota del 24%) è il trust stesso e, in questa ipotesi, dovranno essere compilati i quadri relativi all’attività svolta, liquidando l’imposta nel quadro RN.
I trust trasparenti, invece, si differenziano dai precedenti, in quanto non sono considerati dei soggetti passivi autonomi, dovendo di conseguenza imputare i redditi prodotti ai beneficiari. Pertanto, non si procede alla liquidazione nel RN, ma è necessario compilare il quadro PN, al fine di individuare e trasferire il reddito (o la perdita) ai beneficiari secondo la quota di partecipazione, se prevista, o in parti uguali. Nell’ipotesi di trust misto occorre, infine, distinguere la parte di reddito destinata ai beneficiari da quella accantonata al trust, cosicché la prima verrà indicata nel quadro PN, mentre la seconda sarà liquidata in RN.
I beneficiari del trust, poi, indicheranno i redditi percepiti, che sono qualificati come redditi di capitale a prescindere dalla loro effettiva natura, nel quadro RL, sezione I-B del modello Redditi Pf.
Font: Il Sole 24 Ore