La cedibilità dei crediti IVA trimestrali dal 2020

La cessione del credito IVA è un istituto che permette di monetizzare un credito chiesto a rimborso per ottenere immediatamente liquidità. Preme precisare che l’articolo 38-bis, del D.P.R. n. 633/72 chiarisce che i rimborsi IVA sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Al momento, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate riconoscono la cedibilità del credito IVA che risulta dalla dichiarazione annuale, in base a quanto previsto dalla stessa Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 49/E del 4 aprile 2006. Con la citata Risoluzione l’Agenzia aveva precisato che “la cessione del credito IVA oggetto di rimb orso infrannuale non è opponib ile nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, posto che le disposizioni relative alla cessione del credito IVA sono riferib ili esclusivamente ai crediti che emergono in sede di dichiarazione annuale”. L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, con la Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, che per “credito risultante dalla dichiarazione annuale” si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale IVA con la conseguenza che solo tali crediti – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sono suscettibili di cessione. Occorre evidenziare che il Decreto Crescita, D.L. n. 34/2019 – approvato ieri in via definitiva – ha apportato delle importanti novità in materia di cedibilità dei crediti IVA.

Novità.

Come accennato in precedenza, il Decreto Crescita, ha introdotto, con l’articolo 12-sexies, la possibilità di cessione del credito IVA anche trimestralmente, oltre che di quello annuale. Si ricorda che già la giurisprudenza si era espressa nel merito, affermando che il credito IVA trimestrale costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, non una mera aspettativa di rimborso e, pertanto, è cedibile come qualsiasi altro credito. Anche Assonime con la Circolare n. 39, pubblicata giorno 20 dicembre 2018, ha esaminato i presupposti e le condizioni in base alle quali l’Amministrazione Finanziaria può riconoscere alle imprese la cedibilità dei crediti IVA trimestrali. Difatti, l’Associazione aveva provveduto a segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la necessità e l’urgenza dell’adozione di una norma che riconoscesse la possibilità, per i soggetti IVA, di cedere a terzi anche i crediti trimestrali. A parere dell’Associazione, una possibile soluzione poteva essere l’emanazione di un provvedimento normativo che ritornasse sul comma 4-ter dell’articolo 5, del Decreto legge n. 70/88, al fine di chiarire che i soggetti passivi possono cedere anche i crediti IVA chiesti a rimborso mediante il modello IVA TR. Infine, il secondo comma, dell’articolo 12-sexies stabilisce che la nuova disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fonte: Il Sole 24 Ore