LA CANCELLAZIONE AUTOMATICA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

Premessa – novità in arrivo per le partite IVA inattive di professionisti, imprenditori e società.

È entrata in vigore dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3.12.2016) della conversione in Legge del DL 193/2016, la norma secondo la quale verranno chiuse d’ufficio tutte le Partite IVA inattive da almeno un triennio (modifica dell’art. 35, comma 15 quinquies DPR 633/72).

La chiusura automatica – secondo quanto disposto da una delle numerose norme di semplificazione dell’art. 7 quater, DL 193/2016 è prevista la chiusura d’ufficio delle Partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti:
· attività d’impresa ovvero:
· attività artistiche o professionali.
Ciò vale sia per le persone fisiche titolari di P. IVA che per le società.

Una procedura ancora da completare – anche se in effetti la norma è in vigore già dal 3.12.2016 si è in attesa di un successivo provvedimento circa le modalità con cui al contribuente interessato verrà comunicata l’intenzione dell’Amministrazione Finanziaria di procedere a chiusura d’ufficio della posizione.

Cosa accadeva prima del 3.12.2016 – fino al 2.12 era previsto un contraddittorio tra l’Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all’erario), al fine di comprendere l’effettiva inattività della posizione.

La situazione di mancata presentazione del modello di chiusura della Partita IVA era sanzionata con una sanzione da euro 500 a euro 2.000, eventualmente ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

La procedura introdotta dall’art. 23, co. 22, DL 98/2011, modificata dal DL 223/2006, nella formulazione in vigore fino al 2.12.2016 prevedeva che:
· l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individuasse i          soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non avevano presentato la dichiarazione di cessazione di            attività;
· che la medesima agenzia comunicasse agli stessi l’intenzione di procedere alla cessazione d’ufficio della                partita IVA.
A fronte di tale azione al contribuente era permesso di far rilevare all’ufficio eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente (come ad esempio l’affitto dell’unica azienda, che non obbliga alla compilazione della dichiarazione annuale IVA) per fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività veniva iscritta direttamente a ruolo. Rimaneva comunque la possibilità per il contribuente, nei trenta giorni dalla originaria scadenza prevista per la dichiarazione di cessazione, il poter procedere con il versamento di 1/5 del minimo pari ad euro 500.

Cosa accadrà ora – fermo rimanendo l’attesa per il provvedimento di cui sopra, ora l’Agenzia potrà semplicemente avvalersi dei propri poteri al fine di verificare l’inattività conclamata nel triennio precedente, comunicando al contribuente la propria intenzione di voler procedere d’ufficio alla chiusura.
Restano fermi il potere di ulteriore controllo accordato agli uffici e la facoltà dei contribuente di procedere verso l’agenzia comunicando le ragioni della mancata chiusura.
La novità di questa norma rivista, consiste nel fatto che non verranno erogate sanzioni, ciò si desume dal fatto che nella nuova formulazione del comma 15 quinquies. art. 35, DPR 633/72 cenno alcuno è fatto alle sanzioni, cosa prevista invece nella precedente formulazione.

Fonte: Fiscalfocus

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