IVA ANNUALE 2016: TUTTI I MODI PER PAGARLA

Con comunicato stampa MEF n. 131 del 26/07/2017 sono stati ufficialmente riaperti i termini per i versamenti delle imposte derivanti da Redditi, IRAP ed adempimenti connessi.

Quanto sopra sia per i titolari di redditi di impresa che di lavoro autonomo e, ragionevolmente anche di partecipazione (anche se il comunicato nulla dice in merito), che potranno procrastinare i versamenti dovuti (con maggiorazione dello 0,4%) al 20 agosto, o meglio 21 agosto, dato che il 20 agosto cade di domenica, in luogo del 31 luglio.

Il comunicato MEF 131 richiama altresì espressamente tra i versamenti prorogati quelli “in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi”. In questa sede vogliamo pertanto riepilogare tutte le modalità con le quali poteva / potrà essere versato il saldo a debito scaturente dalla dichiarazione IVA 2017 (6099/2016), coordinando le disposizioni pregresse con la riapertura dei termini citata.

Innanzi tutto richiamiamo le istruzioni al modello IVA 11, che prevedevano che il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale dovesse essere effettuato entro il 16 marzo 2017, lasciando altresì due ulteriori strade per adempiere al pagamento: rateizzare il versamento in rate a partire dal 16 marzo sino (al massimo) a novembre, oppure ancora pagamento in rata unica (o con ulteriore rateizzazione), in concomitanza con il versamento delle imposte.

In caso di pagamento in soluzione unica al 16 marzo, null’altro vi è da aggiungere.

Richiamiamo brevemente, per completezza di informazione, il comportamento che si sarebbe dovuto tenere in caso di scelta di rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In tale situazione, ovvero scegliendo di pagare a rate a partire dal 16 marzo, era possibile scegliere un numero variabile di versamenti da un minimo di due ad un massimo di nove. Per giovare della dilazione era necessario computare in aumento alle somme dovute gli interessi, pari allo 0,33% per ogni mese di ritardo. Questo tipo di dilazione, è bene ricordarlo, è relativa esclusivamente al saldo dell’IVA e come tale totalmente svincolato dalle scadenze di Redditi, e pertanto non influenzato dalla recentissima riapertura dei termini relativa ai versamenti delle imposte scaturenti da Redditi (etc.) prevista per i titolari di redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo.

Diverso è il discorso per coloro che abbiano scelto la terza strada, ovvero quella di versare l’IVA annuale insieme alle imposte sui redditi. Richiamiamo intanto quanto previsto dalle istruzioni dell’IVA11: “Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in b ase alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b ), del d.P.R. n. 542 del 1999, come modificati dall’art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Quindi è possibile versare il 6099 dell’anno 2016 in soluzione unica nei termini delle imposte scaturenti da redditi, maggiorando l’importo dovuto dello 0,4% per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza originaria di marzo.

Ora, alla luce della riapertura dei termini, il termine del 30 giugno scivola al 20 luglio, e quello del 20 luglio al 21 agosto. Come calcolare quindi gli interessi in caso di versamento IVA con le imposte relative ai redditi?

Innanzi tutto bisogna tenere conto del tempo intercorso tra la scadenza originale (16 marzo) e quella dei redditi in prima scadenza (ovvero quella senza maggiorazione dello 0,4%, quindi 30 giugno ora diventato 20 luglio). Si tratta di 5 mesi (in questo caso nessuna rilevanza ha il computo esatto dei giorni), quindi 0,4% x 5 mesi, ovvero un aumento del 2%. Da questo conteggio si ottiene la somma che si sarebbe dovuta pagare al 30 giugno (poi diventato 20 luglio) per saldare il debito IVA11 con le imposte. Resta sempre possibile l’opzione della “seconda scadenza”, ovvero inizialmente 31 luglio ed ora diventato 21 agosto, ma in questo caso occorre applicare un ulteriore aggravio dello 0,4% da applicarsi alla somma dovuta “in prima scadenza”.

Un esempio concreto aiuterà la comprensione: IVA dovuta a saldo euro 10.000.

Pagamento insieme alle imposte “in prima scadenza” entro il 30 giugno (riferimento ante proroga), importo dovuto 10.000 + 2% (ovvero 0,4% x 5 mesi) = euro 10.200.

Pagamento insieme alle imposte “in seconda scadenza” entro il 31 luglio (riferimento ante proroga, ora procrastinabile al 21 agosto) = importo dovuto in prima scadenza + ulteriore 0,4% = 10.200 + 0,4% = 10.240,80.

Altri due aspetti di rilievo vale la pena sottolineare: in caso di compensazione con crediti scaturenti da Redditi, la maggiorazione dell’0,4% non è dovuta per la parte ‘coperta’ dai crediti. Inoltre, per la somma a debito finale è sempre possibile scegliere la dilazione, in coincidenza di versamento con le rate di Redditi, aumentando la somma dovuta (già maggiorata di interessi di dilazione ed ulteriore 0,4%) di un ulteriore interesse pari allo 0,33% mensile. Il pagamento dovrà comunque avere termine entro il mese di novembre.

Fonte: Fiscalfocus

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