IRES SECONDO ACCONTO – CASI IN CUI IL RICALCOLO E’ OBBLIGATORIO

Il 30 Novembre scadono i termini per il calcolo ed il versamento degli acconti IRES (oltre alle altre tipologie di imposte previste per la totalità dei contribuenti, in scadenza in medesima data).

Molto semplicemente il calcolo dell’acconto, ad oggi è un calcolo già effettuato poiché esso si basa sul calcolo del 100% dell’importo IRES dovuto dalla società o ente non commerciale prendendo a riferimento il rigo RN17 del Mod. Unico SC/2016 (o rigo RN28 di Unico ENC/2016 per gli enti non commerciali).

Esistono tuttavia alcuni casi in cui diviene obbligatorio procedere al ricalcolo dell’acconto dovuto al 30.11, ciò in virtù di alcune disposizioni di legge che ne inducono il ricalcolo medesimo.

In particolare trattiamo in questa sede dell’obbligo di ricalcolo per i soggetti IRES relativamente a:
deduzione forfetaria concessa ai distributori di carburante;
super ammortamento di beni strumentali nuovi.

In questi due specifici casi, il soggetto chiamato a dover versare l’acconto IRES in data 30.11, non dovrà considerare quale base di calcolo per l’acconto il 100% dell’importo IRES dovuto dalla società o ente non commerciale prendendo a riferimento il rigo RN17 del Mod. Unico SC/2016 (o rigo RN28 di Unico ENC/2016 per gli enti non commerciali), bensì dovrà procedere a ricalcolo partendo direttamente dalla base imponibile che non consideri le deduzioni di cui sopra, deduzioni che invece sono state contemplate nel reddito imponibile in sede di calcolo del saldo 2015.

Ricalcolo per distributori di carburante
Ai sensi dell’art. 34, co. 1 e 2, Legge 183/2011 è stata introdotta, per mitigare la rilevante incidenza delle accise dei prodotti petroliferi sul reddito d’impresa, degli impianti di distribuzione di carburante, una deduzione forfettaria dal reddito d’impresa medesimo commisurata in percentuale ai ricavi conseguiti ai sensi dell’art. 53, co.1, lett. a), Tuir.
1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

questo implica che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quindi a giugno/luglio, il contribuente dovrebbe avere proceduto con il calcolo dei saldi dovuti sulla base di un reddito come di seguito calcolato:

reddito d’impresa – deduzione ex L. 183/2011 art. 34, co. 1 = reddito imponibile ai fini del calcolo del saldo

Per quel che riguarda gli acconti, invece il successivo comma 2 dell’art. 34, L. 183/2011, il quale attraverso il seguente dettato normativo, predispone un automatico ricalcolo degli acconti prendendo in considerazione una base imponibile che sia al lordo della deduzione:

… omissis… i soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere cono della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

Il che significa che la base di calcolo degli acconti del contribuente in questione sarà la seguente (il contribuente ha quindi errato ad utilizzare quale base di calcolo degli acconti la medesima del saldo):

reddito d’impresa – deduzione ex l. 183/2011 art. 34, co. 1 = reddito imponibile ai fini del calcolo degli acconti

Nella pratica la società soggetta ad IRES dovrà tenere in considerazione (ma già lo avrebbe dovuto fare per il primo acconto 2016) quale base imponibile per il calcolo degli acconti il reddito d’impresa che ne risulterebbe senza l’applicazione della deduzione ex L. 183/2011.

Il calcolo degli acconti e il super ammortamento
L’art. 1, da co. 91 a 94 e co. 97, L. 208/2015 ha permesso alla tutti i contribuenti di beneficiare di maggiori quote di ammortamento in deduzione relativamente ai macchinari acquisiti dal 15.10.2015 a tutto il 2016.

Brevemente, a scopo illustrativo, si chiarisce il meccanismo con un esempio: in sede di dichiarazione dei redditi, come anche chiaramente illustrato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO SC/2016, il contribuente ha beneficiato della maggiore quota così calcolata:

A. Costo del bene: euro 300.000
B. Maggiorazione del 40%: euro 120.000
C. Quota ordinaria di ammortamento (per semplicità 20%): euro 60.000 (20% di euro 300.000)
D. Maggiore quota di ammortamento: euro 24.000 (20% di euro 120.000)
Mentre il bene entra nel normale processo di ammortamento, evidenziando a registro cespiti la sola quota ordinaria di euro 60.000, la residua maggiorazione pari ad euro 24.000, pari al super ammortamento, è dedotta dal reddito d’impresa unicamente in dichiarazione dei redditi mediante il processo di deduzione extra-contabile.
La base imponibile relativa al saldo 2015 è risultata quindi essere la seguente (in ipotesi di presenza del solo reddito d’impresa)

reddito d’impresa – deduzione extra contabile ex L. 208/2015 per super ammortamento = reddito imponibile ai fini del calcolo del saldo

Per quel che riguarda gli acconti, invece, occorre considerare il contenuto del comma 94, art. 1, L. 208/2015, il quale attraverso il seguente dettato normativo, predispone un automatico ricalcolo degli acconti prendendo in considerazione una base imponibile che sia al lordo della maggiore deduzione derivante dall’applicazione del super ammortamento:

le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e’ effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.

Ciò significa che la base di calcolo degli acconti sarà la seguente (considerando per lo stesso e per semplicità assenza di altri oneri deducibili):

reddito d’impresa – deduzione extra contabile ex l. 208/2015 per super ammortamento = reddito imponibile ai fini del calcolo degli acconti

Nella pratica il contribuente dovrà tenere in considerazione (ma gia’ lo avrebbe dovuto fare per il primo acconto 2016) quale base imponibile per il calcolo degli acconti il reddito d’impresa che ne risulterebbe senza l’applicazione, della maggiore deduzione derivante dall’applicazione del super ammortamento.
Fonte: Fiscal Focus

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