IPER AMMORTAMENTO: L’ACQUISIZIONE DELLA PERIZIA GIURATA

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.24/E, pubblicata il 9 aprile 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa introdotta dai commi 9, 10 e 11 dell’articolo 1, della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), in materia di investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

Sembra opportuno ricordare che, per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentate, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione alla rete di fornitura.

L’agevolazione – L’Agenzia delle Entrate, in precedenza, e precisamente nella circolare n.4/E del 30 marzo 2017, aveva fornito i chiarimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni in riferimento all’iper ammortamento e al super ammortamento, disponendo che, per poter beneficiare dell’agevolazione i beni materiali e immateriali dovevano rispettare il requisito dell’Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’interconnessione, pertanto, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nel comma 11, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.

Tali documenti, precisa, l’Agenzia, devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Termini – L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in commento, chiarisce inoltre che, il comma 11, della legge n.232/2016, non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Pertanto, considerato che la documentazione richiesta dal summenzionato comma 11, riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa, in quanto, deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In sostanza, precisa l’Agenzia, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

In definitiva, se un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente.

 

Fonte: Fiscalfocus

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