Introduzione al Trust

Il nostro Studio ha sviluppato nel tempo competenza e capacità nella gestione e nella tutela dei patrimoni personali ed aziendali, specificatamente nella consulenza in materia di Trust.
Con il termine Trust, letteralmente “affidamento”, si intende un istituto di matrice anglosassone in grado di regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale.
Il Trust si concretizza nel momento in cui un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.
I soggetti che ruotano intorno all’istituto del Trust sono i seguenti:
– ll Disponente (o settlor), colui il quale trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee
– Il Trustee (o gestore) che riceve i beni in trust per amministrarli ufficialmente in base a quanto disposto dall’atto istitutivo, nominato dal disponente
– Il Beneficiario (o beneficiary) cioè la finalità o scopo del trust
– Il Guardiano (o protector), soggetto indispensabile nei trust di scopo, facoltativo negli altri tipi di trust, con il compito di controllo sulle finalità del trust
L’Atto di Trust (trust deed) è un documento contenente la definizione di tutti gli elementi caratteristici del trust e viene redatto su misura a seconda dello scopo e della finalità per la quale è stato istituito, il quale rappresenta un documento privato e non soggetto a pubblica rilevazione.
Le motivazioni più ricorrenti, ed anche più utili, per le quali viene utilizzato questo istituto sono:
la pianificazione familiare e la tutela dei patrimoni
finalità successorie e divisione ereditaria
la tutela di minori o di soggetti inabili
come strumento di investimento
per le strutture commerciali internazionali ed holding internazionali
quale strumento di riservatezza all’interno di un’operazione
I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell’istituto rispetto ai tradizionali  strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.
IL TRUST NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO
L’istituto del Trust trae le proprie origini nel sistema feudale inglese, il quale aveva l’esigenza di gestire il patrimonio del re tramite vassalli locali, attraverso un sistema di concessioni e subconcessioni a cascata, che seguivano la scala gerarchica.
Il Trust volontariamente istituito è entrato in uso nell’ordinamento giuridico italiano grazie alla Convenzione dell’Aja del 01/07/1985, ratificata in Italia con la Legge 364/89 ed entrata in vigore il 01/01/1992. Nonostante ciò detto istituto, anche se riconosciuto, manca ancora di una disciplina normativa unica.
In sintesi l’ordinamento italiano riconosce l’istituto ma se si tratta di trust interno viene sottoposto alla tutela giuridica nazionale mentre se è esterno viene regolamentato dalle norme dello stato estero nel quale il trust ha preso vita.
In merito al Trust l’Agenzia delle Entrate ha emanato tre importanti direttive: la Circolare n. 48/E del 06/08/2007 “Trust.Disciplina fiscale e rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette”, la Circolare n. 61/E del 27/12/2010 “Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei trust” e la Circolare n. 3/E del 22/01/2008 “Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”.
Anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha effettuato uno Studio in materia di trust, Studio Tributario n. 58-2010/T, intitolato “La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette”.
I Trust, in linea riassuntiva, si distinguono in:
– trust con beneficiari, nel caso in cui siano istituiti nell’interesse di un beneficiario
– trust di scopo, nel caso in cui siano istituiti per un fine predeterminato
Inoltre possono essere distinti in:
– trust liberali, se attraverso essi si dispone di assets in ambito familiare
– trust commerciali, se attraverso essi si dispone di attività di impresa
Il Trust prevede inoltre la redazione di un Rendiconto, i cui beneficiari, modalità e periodicità (opportuna annuale) di esso sono previsti direttamente all’interno dell’atto istitutivo stesso. Non esistono schemi predefiniti per questo rendiconto ma in ogni caso dovrà essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza.

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