La mancata cancellazione della società dal Registro delle imprese disposta dal Tribunale con il mantenimento sia della partita Iva che del codice fiscale comporta l’adempimento degli ulteriori obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. In alternativa, se il Tribunale dispone la cancellazione della società è plausibile anche la richiesta di una riapertura della partita Iva al fine di ottemperare a tutti gli obblighi fiscali relativi al periodo post chiusura. Sono le precisazioni fornite dalla Dre Puglia in risposta all’interpello 954-654/2016 proposto da un curatore fallimentare che chiedeva chiarimenti circa il corretto comportamento per l’adempimento degli obblighi fiscali emersi successivamente alla chiusura “anticipata” del fallimento.
La fictio iuris sulla chiusura delle procedure fallimentari era stata introdotta con la miniriforma estiva del 2015 conl’obiettivo di ridurre i tempi di chiusura delle procedure esecutive giudiziali, tempi considerati a livello internazionale troppo lunghi e quindi causa di poca attrattività del nostro Paese per gli investitori stranieri. La novità ha previsto che quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo, la chiusura della procedura fallimentare non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La disciplina fiscale che regola gli effetti del fallimento precisa che il curatore deve provvedere, prima della cancellazione della società, all’adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Tuttavia, la conclusione dei giudizi pendenti successivamente alla chiusura del fallimento e alla cancellazione della società dal registro delle imprese può comportare, come nel caso oggetto prospettato dall’interpello, la necessità di adempiere a ulteriori obblighi fiscali che presuppongono l’esistenza del soggetto giuridico ancora regolarmente munito di codice fiscale e di partita Iva. Il curatore chiedeva quale dovesse quindi essere il comportamento fiscalmente corretto in relazione agli obblighi fiscali sopravvenuti alla chiusura anticipata connessi alla liquidazione delle spese legali, tenuto conto che il contribuente era stato cancellato dal registro delle imprese e contestualmente era stata cancellata dall’anagrafe tributaria la relativa partita Iva. L’istante riteneva corretto chiudere la partita Iva della società fallita e chiedere la successiva riapertura al fine di assolvere gli obblighi fiscali sorti successivamente. L’amministrazione finanziaria ha preventivamente ricordato che in base alla disciplina fiscale che regola gli effetti del fallimento, il curatore deve provvedere, prima della cancellazione della società, all’adempimento di tutti gli obblighi fiscali. In attesa di interventi normativi, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha affermato che, laddove il Tribunale decida in via cautelativa di non disporre la cancellazione della società dal registro delle imprese, è possibile assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. Viceversa qualora venga disposta la cancellazione della società da parte del Tribunale si dovrà procedere con la riapertura della partita Iva al fine di ottemperare a tutti gli obblighi fiscali.
Fonte: Ilsole24ore